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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09828/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due società concedenti nei confronti di più società utilizzatrici/garanti per il pagamento del saldo di canoni di leasing rimasti asseritamente insoluti, in relazione a un contratto di leasing che si era risolto per clausola risolutiva espressa. Le società opponenti contestavano, tra l'altro, la presenza di interessi usurari, la legittimità della risoluzione del contratto, la validità e la misura della fideiussione prestata da una delle società, nonché la debenza e l'entità della clausola penale e delle spese. Il Tribunale rigettava le opposizioni e la Corte d'appello confermava. In cassazione le società ricorrenti principali proponevano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provata la riduzione della garanzia fideiussoria e per non avere valorizzato documenti ritenuti integrativi; 2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'esclusione dell'usura; 3) violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. per avere escluso il superamento del tasso soglia; 4) violazione dell'art. 1384 c.c. per il mancato esercizio del potere di riduzione della penale; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'omessa compensazione delle spese. Una società terza, garante, proponeva anche ricorso incidentale, ritenuto tardivo. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, rilevando in via dirimente la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c. e, comunque, l'inammissibilità dei singoli motivi per difetto di specificità, mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., genericità delle censure e improponibilità della doglianza sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso principale inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché l'esposizione dei fatti non consentiva una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che tutti i motivi sarebbero stati comunque inammissibili: il primo per difetto di specifica indicazione e riproduzione dei documenti e per mancata critica della ratio decidendi; il secondo per mancata indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso; il terzo per censura meramente fattuale e generica sulla CTU; il quarto per mancanza di specificità e di correlazione con la motivazione impugnata; il quinto perché la mancata compensazione delle spese non era censurabile e, comunque, la CTU non integrava di per sé soccombenza reciproca. Il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo e, comunque, inefficace/inammissibile per l'inammissibilità del principale. Le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale sono state condannate alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione

    il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza attingere ad altre fonti o agli atti in proprio possesso.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di una critica specifica e articolata alla decisione impugnata equivale a un 'non motivo' e comporta inammissibilità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    nei motivi di ricorso devono essere indicati specificamente i documenti e il loro contenuto, non essendo sufficiente un richiamo generico o apodittico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente discusso tra le parti, e non può essere usato per contestare genericamente la CTU o la motivazione.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato solo come norma invocata dalle ricorrenti in tema di usura; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato come base della richiesta di riduzione della penale, ma il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la doglianza sull'omessa compensazione delle spese è ritenuta non censurabile nel caso concreto e comunque non fondata sulla sola disposta CTU.

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo, se proposto oltre il termine lungo, non è ammissibile; in ogni caso, ove il principale sia inammissibile, l'incidentale resta inefficace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo in tema di disconoscimento e valore probatorio della documentazione, ma la censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel primo motivo sul valore probatorio della scrittura privata, ma senza adeguata dimostrazione della violazione denunciata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere autonoma, sommaria ma completa, e deve permettere alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si traduce in una critica meramente assertiva, generica o in un 'non motivo'.
  • La censura che investe documenti o atti processuali richiede specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto rilevante; il richiamo generico a documentazione 'in atti' non soddisfa l'onere di specificità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'indicazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti, e non consente di sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze di consulenza tecnica.
  • La deduzione di violazione di legge non può mascherare una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito o dalle risultanze della CTU.
  • La mancata compensazione delle spese di lite non è di per sé censurabile in cassazione, e la semplice espletata CTU non integra automaticamente soccombenza reciproca.
  • Il ricorso incidentale proposto tardivamente è inammissibile; inoltre, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale resta inefficace.

Come è indicizzato

MaterieLeasingFideiussioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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