Cassazione Civile, Ordinanza n. 20340/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dipendenti avevano chiesto la condanna dell'ente al pagamento delle indennità previste dalla contrattazione collettiva per il caso di trasferimento d'ufficio, in relazione allo spostamento della Direzione Operativa di Milano dalla precedente sede di via Caldera alla nuova sede presso l'aeroporto di Malpensa, a circa 47 chilometri di distanza. I giudici di merito avevano negato il diritto ritenendo che non si trattasse di un trasferimento d'ufficio in senso tecnico. Con un unico motivo di ricorso per cassazione i lavoratori deducevano violazione dell'art. 91 del CCNL del personale dell'area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del Registro Aeronautico Italiano del 14.7.1997, come richiamato e integrato dai CCNL ENAC 2002-2005, nonché dell'art. 49 del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano del 14.7.1997, come richiamato e integrato dal CCNL ENAC 2002-2005, e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la disciplina del trasferimento d'ufficio e il relativo trattamento economico dovessero applicarsi anche quando lo spostamento della sede di lavoro derivi dal trasferimento della stessa sede operativa del datore di lavoro, e non da una scelta datoriale di allocare il dipendente tra diverse unità produttive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di trasferimento d'ufficio, desumibile dall'art. 2103 c.c. e richiamata dalla contrattazione collettiva quando non ne fornisca una definizione autonoma, presupponga una scelta discrezionale del datore di lavoro di spostare il dipendente da un luogo di lavoro a un altro nell'ambito della propria organizzazione, e non anche il diverso caso in cui sia il datore di lavoro a trasferire la propria sede operativa, con conseguente necessità per i dipendenti di seguirlo. In tale ipotesi, infatti, non vi è esercizio dello jus variandi sul luogo di svolgimento della prestazione, ma mera conseguenza del trasferimento della sede datoriale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto alle indennità richieste. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l'intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 91 del CCNL del personale dell'area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del Registro Aeronautico Italiano del 14.7.1997
La clausola collettiva, non definendo autonomamente la nozione di trasferimento d'ufficio, è stata letta come rinvio implicito alla nozione legale di cui all'art. 2103 c.c.
art. 84 CCNL ENAC 2002-2005 personale dirigente e professionale di I qualifica
Disposizione di richiamo e integrazione del CCNL del 1997, non idonea a introdurre una nozione più ampia di trasferimento d'ufficio.
art. 16 CCNL ENAC 2002-2005 per il personale professionista di II qualifica
Disposizione di richiamo e integrazione del CCNL del 1997, interpretata come rinvio alla nozione di trasferimento d'ufficio già presente nella disciplina legale.
art. 49 del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano del 14.7.1997
La clausola collettiva è stata interpretata come non eccedente la nozione legale di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103 c.c.
art. 34 CCNL ENAC 2002-2005 per il personale non dirigente
Disposizione di richiamo e integrazione del CCNL del 1997, non ritenuta idonea a estendere la tutela oltre il trasferimento disposto dal datore di lavoro nell'ambito delle unità produttive.
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; "da un'unità produttiva a un'altra"
La nozione di trasferimento d'ufficio, rilevante anche per la contrattazione collettiva che non la definisca autonomamente, riguarda la scelta del datore di lavoro di trasferire il dipendente da un posto a un altro; non comprende il caso del trasferimento della sede del datore di lavoro con necessaria traslazione della prestazione lavorativa.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Utilizzato per enunciare e ribadire il principio di diritto senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva utilizza la nozione di "trasferimento d'ufficio" senza definirla autonomamente, essa va letta in coerenza con l'art. 2103 c.c., salvo che dal testo collettivo risulti una volontà espressa di adottare una nozione diversa o più ampia.
- Il trasferimento d'ufficio presuppone una scelta datoriale discrezionale di mutare il luogo di esecuzione della prestazione tra unità produttive o sedi diverse dell'organizzazione; non ricorre, invece, quando il mutamento del luogo di lavoro sia la mera conseguenza del trasferimento della sede operativa del datore di lavoro.
- La tutela prevista per il trasferimento d'ufficio mira a proteggere il lavoratore dai disagi e costi derivanti da una modifica unilaterale imposta dal datore di lavoro; essa non si estende automaticamente a ogni spostamento del luogo di lavoro derivante da esigenze organizzative dell'impresa o ente.
- In assenza di una diversa previsione collettiva chiaramente desumibile, non può essere riconosciuto il trattamento economico di trasferimento quando il dipendente debba seguire la sede del datore di lavoro spostata altrove, poiché manca l'esercizio dello jus variandi sul luogo di lavoro in senso tecnico.
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