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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21087/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di euro 101.213,70 ritenuto pertinente ai reati di truffa aggravata e falso (artt. 483 e 640-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per mancata allegazione e conseguente mancata indicazione formale della richiesta di sequestro del pubblico ministero, con conseguente indeterminatezza dell'imputazione e violazione del diritto di difesa (artt. 125, 292 e 391 c.p.p. e art. 27 Cost.); 2) carenza della motivazione circa il periculum in mora, in quanto la decisione avrebbe usato formule stereotipate e presunzioni non supportate da una valutazione puntuale degli elementi fattuali (artt. 125, 292 e 321 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la mancata formale allegazione della richiesta del PM renda nullo il decreto: il provvedimento impugnato conteneva una ricostruzione analitica e dettagliata delle risultanze investigative, la descrizione delle condotte contestate con indicazione temporale e spaziale e la quantificazione dei profitti illeciti, idonee a garantire la piena conoscibilità dell'accusa. Inoltre, gli atti inseriti nel sistema informativo ministeriale Tiap, accessibili secondo protocolli condivisi, sono considerati parte integrante del compendio processuale e possono supplire all'allegazione formale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura in cassazione come mera rivisitazione di merito: la motivazione del Tribunale sul periculum in mora è stata ritenuta congrua e circostanziata, fondata sulla reiterazione delle condotte illecite, sulla pluralità di episodi di truffa accertati e sul fatto che i rimborsi erano stati accreditati su conti personali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma penale richiamata come possibile riferimento alla falsità documentale o correlata alle condotte contestate; la sentenza la menziona come parte dell'imputazione originaria ma non è oggetto di specifica interpretazione giuridica autonoma nella motivazione di Cassazione

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la truffa informatica o telematica, indicata tra i reati per cui è stato disposto il sequestro; la Corte ne prende atto nell'ambito della valutazione complessiva degli elementi indiziari che giustificano il vincolo reale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai mezzi di prova e alla richiesta del pubblico ministero; la censura verteva sulla mancata allegazione della richiesta di sequestro, ma la Corte ha ritenuto che la conoscibilità dell'accusa fosse assicurata dal contenuto del decreto e dagli atti nel sistema Tiap

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i contenuti del decreto di sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che, pur in assenza dell'allegato formale, il decreto contenesse gli elementi minimi e necessari per la comprensione dell'accusa

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Norma riferita al procedimento di riesame; citata dalla difesa come base per le censure procedurali, ma la Corte ha ritenuto che il riesame avesse motivato adeguatamente il rigetto

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto alla conoscenza dettagliata dell'accusa e al principio di difesa; la Corte ha ritenuto che tali diritti fossero comunque salvaguardati dal contenuto del decreto e dall'accesso agli atti via Tiap

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla motivazione e al controllo sulla motivazione dei provvedimenti; la Corte ha chiarito che la censura sulla motivazione in cassazione non può tradursi in una nuova valutazione di merito salvo che la motivazione manchi del tutto o sia irragionevole

  • art. 22 d.lgs. n. 82/2005

    Norma sul documento informatico e forme di accesso telematico; la Corte ha ritenuto che il sistema Tiap, disciplinato anche in relazione a questa norma, renda gli atti disponibili e utilizzabili come parte integrante del fascicolo processuale

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che limita il controllo della Cassazione sugli atti cautelari: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge e non per rinnovata valutazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La mancata formale allegazione della richiesta del pubblico ministero non determina automaticamente la nullità del decreto di sequestro se il provvedimento contiene una descrizione analitica delle risultanze investigative e delle condotte contestate tale da garantire la piena conoscibilità dell'accusa.
  • Gli atti depositati e accessibili tramite sistemi informativi ministeriali (es. Tiap) possono integrare il compendio processuale e supplire all'allegazione formale, purché l'accesso sia regolato da protocolli che ne assicurino la effettiva disponibilità alle parti.
  • Il periculum in mora può essere fondato su elementi quali la reiterazione di condotte illecite, la pluralità di episodi accertati e il fatto che i proventi siano transitati su conti personali anziché societari; tali elementi, se motivati, sono idonei a giustificare il sequestro preventivo.
  • In Cassazione la censura sulla motivazione è efficace solo se sussiste una carenza totale della motivazione o una manifesta illogicità/irragionevolezza; non è consentita una semplice rivalutazione di merito degli elementi probatori.
  • La descrizione sommaria del fatto nel decreto di sequestro può essere ritenuta sufficiente se contiene tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi in modo effettivo; pertanto l'attenzione deve essere sulla qualità sostanziale della motivazione e non esclusivamente sulla forma.
  • Avverso ordinanze di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è circoscritto a profili di diritto: contestazioni puramente inerenti la congruità delle valutazioni probatorie sono tipicamente devolute al merito e non alla Corte di legittimità.

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