Cassazione Civile, Ordinanza n. 39267/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una persona che assumeva di essere caduta mentre transitava su un marciapiede di una strada comunale, deducendo che il sinistro fosse dipeso dalle condizioni del suolo e dalla mancata/manchevole manutenzione del tratto stradale da parte del Comune. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando che l'attrice non aveva provato che il fatto si fosse verificato secondo la ricostruzione offerta in giudizio e, comunque, che nella fattispecie fosse configurabile un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale. Nel ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2051 e 2043 c.c. e degli artt. 4.2.1 e 4.2.2 del D.M. n. 236/89, lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato la documentazione fotografica prodotta e avrebbe erroneamente escluso che le risultanze istruttorie comprovassero la responsabilità del Comune per la manutenzione della strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha osservato che la ricorrente contestava la ricostruzione della fattispecie concreta e non l'erronea sussunzione di un fatto pacifico nella norma astratta; quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha ribadito che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e il Collegio ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
La sua deduzione è stata ritenuta, nel caso concreto, inidonea a scalfire la decisione di merito perché finalizzata a contestare la valutazione del materiale probatorio.
La censura è stata considerata inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione delle prove, non un vizio riconducibile al controllo di legittimità nei termini prospettati.
La doglianza sul riparto dell'onere probatorio è stata giudicata in realtà come contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
La ricorrente lo ha invocato per affermare la responsabilità del custode della strada; la Corte ha però rilevato che le critiche riguardavano la valutazione dei fatti e delle prove, non una corretta questione di diritto.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la censura è stata qualificata come richiesta di riesame del merito della responsabilità dedotta.
artt. 4.2.1 e 4.2.2 D.M. n. 236/89
Richiamati dalla ricorrente in relazione alle condizioni del marciapiede e dell'accessibilità, ma senza che ciò valesse a superare il rilievo di inammissibilità delle doglianze.
La Corte ha chiarito che il motivo ex n. 3 non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto, mentre il n. 5 consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori o la semplice insufficienza della motivazione.
È richiamato quale requisito di specificità del ricorso quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
È richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come disposizione che impone al ricorrente di rispettare oneri di produzione e specificazione per il controllo sul vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge: il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o la falsa sussunzione di un fatto pacifico, non la diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata considerazione di singoli documenti, fotografie o altri elementi probatori se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosi oneri di specificità, indicando il fatto, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia o del complessivo materiale probatorio, se la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente e completa sui fatti rilevanti.
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