Cassazione Penale, Ordinanza n. 23013/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in quantità ritenuta riconducibile all'ipotesi di lieve entità, come riqualificata l'originaria imputazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta e la quantità di droga non ostassero a tale esclusione di punibilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, contrapponendo solo una diversa lettura degli atti senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione sull'art. 131-bis c.p. fosse stata compiutamente svolta dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il dato quantitativo della sostanza stupefacente di tipo pesante rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, da cui erano ricavabili 78 dosi medie singole, nonché l'allarme sociale connesso al pericolo per la salute pubblica. Conseguentemente, oltre alla conferma della condanna già pronunciata nei gradi di merito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie originaria è stata riqualificata in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte richiama la qualificazione già operata nei gradi di merito senza rimetterla in discussione.
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto, e la sua esclusione può essere correttamente motivata valorizzando quantità della droga, modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo e allarme sociale.
Costituisce il parametro di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, imponendo di considerare modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, oltre alla condotta successiva al reato dopo la riforma del 2022.
art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma è richiamata per evidenziare che, nel giudizio ex art. 131-bis c.p., deve essere considerata anche la condotta successiva al reato.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in modo automatico, ma richiede una valutazione complessiva di tutte le caratteristiche concrete del reato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Nel giudizio sulla non punibilità per particolare tenuità, il giudice deve motivare sulle concrete modalità della condotta e sugli elementi che incidono sulla gravità del fatto; non è necessaria l'analisi di ogni singolo parametro, ma occorre indicare quelli ritenuti decisivi.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul punto, salvo che la motivazione manchi del tutto o presenti manifesta illogicità.
- In materia di stupefacenti, la quantità della sostanza, il numero di dosi ricavabili e l'allarme sociale connesso alla condotta possono legittimamente escludere la particolare tenuità del fatto anche quando il reato sia stato riqualificato nella forma di lieve entità.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già disattese in appello, senza specifiche ragioni di fatto o di diritto contro la motivazione impugnata, rende il ricorso inammissibile.
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