Sentenza del 27/07/2016 n. 15556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione rettificativa a proprio favore, sostenendo di avere applicato per errore una ritenuta dello 0,25% anziché l'aliquota agevolata dello 0,10% prevista dalla Legge n. 77 del 1983. Aveva quindi chiesto il rimborso di Lire 45.825.000 versate in eccedenza. L'Agenzia delle Entrate contestava sia la possibilità di presentare, all'epoca, una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, sia, soprattutto, il riconoscimento automatico del credito in assenza della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'aliquota agevolata.
La decisione
La Corte ha respinto la prima censura dell'Agenzia, stabilendo che, prima dell'entrata in vigore della disciplina del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era ammessa senza specifici termini decadenziali, salvo l'intervenuta decadenza o l'esaurimento del rapporto tributario. Ha invece accolto la seconda censura: il mancato esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di rettifica entro i termini non consolida automaticamente il credito indicato nella dichiarazione e non impedisce all'Amministrazione di contestare il diritto al rimborso. La società aveva l'onere di provare l'indebito versamento e i requisiti dell'agevolazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 77 del 1983, art. 9, comma 2
Aliquota agevolata dello 0,10% per l'imposta sostitutiva sui titoli industriali del Fondo I.
La norma prevedeva l'aliquota agevolata, ma il contribuente doveva dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per beneficiarne.
Legge n. 77 del 1983, art. 5, lettere c) e d)
Individua la documentazione e i requisiti necessari per usufruire dell'aliquota agevolata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8
Prima dell'introduzione della disciplina successiva, regolava la dichiarazione integrativa principalmente per le rettifiche a favore del Fisco; la dichiarazione a favore del contribuente rimaneva emendabile, salvo decadenze o esaurimento del rapporto tributario.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, termini specifici per la presentazione delle dichiarazioni integrative anche a favore del contribuente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina la procedura di rimborso delle somme versate in eccedenza e pone sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento.
Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; l'Amministrazione può provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
La decadenza dell'azione non impedisce necessariamente la proposizione di eccezioni; nel caso concreto, la decadenza dal potere di rettifica non impedisce all'Amministrazione di contestare il proprio debito nell'ambito della domanda di rimborso.
Massime di principio
- La mancata rettifica di una dichiarazione entro i termini non equivale a un riconoscimento definitivo del credito d'imposta indicato dal contribuente.
- In una domanda di rimborso, il contribuente deve provare sia l'avvenuto versamento sia l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo tributario, compresi i requisiti per eventuali agevolazioni.
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare maggiori imposte non le impedisce di contestare l'esistenza del debito di rimborso quando il contribuente reclama un credito.
- La dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere ammessa secondo la disciplina temporale applicabile all'epoca, ma la sua presentazione non rende automaticamente fondato il rimborso.
- Per ottenere un'agevolazione fiscale è necessario conservare e produrre la documentazione richiesta dalla legge; l'assenza di contestazioni preventive dell'Amministrazione non sostituisce tale prova.
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