Sentenza del 27/07/2016 n. 15584 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE - Vendita di suolo lottizzato - Tassazione della plusvalenza - Condizioni - Autorizzazione del piano di lottizzazione - Necessità - Convenzione urbanistica con i proprietari - Opere di urbanizzazione - Assenza - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 16 febbraio 2005 per l’anno d’imposta 1999, relativo alla plusvalenza non dichiarata realizzata con la vendita, registrata il 23 dicembre 1999, della quota di un’area edificabile per L. 161.700.000; l’Ufficio aveva determinato una maggiore IRPEF di € 17.807,43. La CTR della Sardegna aveva ritenuto la plusvalenza riconducibile all’art. 81, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, assoggettabile a tassazione ordinaria e compatibile con la definizione automatica richiesta dal contribuente ai sensi dell’art. 9 della L. n. 289/2002, escludendo quindi la proroga dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della stessa legge e dichiarando l’Ufficio decaduto. L’Agenzia ha proposto due motivi: ha denunciato, da un lato, la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione dell’inquadramento fiscale della plusvalenza fosse stata sollevata tardivamente in appello; dall’altro, la violazione dell’art. 10 della L. n. 289/2002 e dell’art. 81, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il terreno, pur interessato da una convenzione di lottizzazione, non fosse lottizzato perché privo di opere di urbanizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva riprodotto né depositato gli atti necessari a verificare la dedotta novità della questione; è stato inoltre ritenuto infondato, perché la questione della tassazione ordinaria o separata risultava già esaminata in primo grado nell’ambito della valutazione sulla condonabilità. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito: ai fini dell’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, è sufficiente l’approvazione del piano di lottizzazione da parte dell’autorità competente; non sono necessarie né la stipula della convenzione urbanistica né l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. Nel caso concreto, peraltro, il piano era approvato e la convenzione con il Comune era stata stipulata. Non è stata disposta la rifusione delle spese, in assenza di attività difensiva del contribuente.
Norme richiamate
Art. 81, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, ora art. 67, comma 1, lett. a)
un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta il provvedimento amministrativo di approvazione della piano di lottizzazione da parte della competente autorità, anche se non sia ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica.
Per ricondurre la plusvalenza da cessione di un terreno lottizzato alla categoria dei redditi diversi prevista dalla disposizione, è sufficiente l’approvazione amministrativa del piano di lottizzazione. La stipula della convenzione urbanistica e la realizzazione delle opere di urbanizzazione non sono condizioni necessarie.
Art. 81, comma 1, lett. b), e art. 17, comma 1, lett. g-bis), del D.P.R. n. 917/1986
La sentenza richiama queste disposizioni nel ricostruire la distinzione tra la fattispecie di plusvalenza soggetta a tassazione ordinaria, prevista dalla lett. a), e quella soggetta a tassazione separata, prevista dalla lett. b) e richiamata dall’art. 17, comma 1, lett. g-bis). Nel caso concreto la plusvalenza è stata ricondotta alla lett. a), non alla lett. b).
La disposizione disciplina la definizione automatica degli anni pregressi. La sentenza considera rilevante che la definibilità invocata dal contribuente dipendesse dall’inquadramento della plusvalenza nella fattispecie di cui all’art. 81, comma 1, lett. a), anziché tra i redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede la proroga dei termini di accertamento per i soggetti che non si avvalgono del condono. La CTR ne ha escluso l’applicazione, ritenendo che il contribuente avesse presentato una valida istanza di definizione; tale conclusione non è stata rovesciata, poiché il motivo dell’Agenzia relativo alla qualificazione del terreno è stato rigettato.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è invocata dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità di una questione nuova formulata in appello. La Corte non accoglie la censura: la dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza e osserva inoltre che la questione della tassazione ordinaria o separata era già stata posta ed esaminata in primo grado.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione della plusvalenza come reddito diverso da cessione di terreno lottizzato, il requisito decisivo è l’approvazione del piano di lottizzazione da parte dell’autorità competente.
- La mancata stipula della convenzione urbanistica o la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non impediscono, da sole, di considerare il terreno lottizzato quando il piano sia stato approvato.
- Chi deduce in Cassazione che una questione sia stata introdotta per la prima volta in appello deve indicare e riprodurre gli atti processuali pertinenti, così da consentire alla Corte di verificare la censura; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La qualificazione della plusvalenza come reddito soggetto a tassazione ordinaria o separata può incidere sull’accesso alla definizione agevolata e sulla conseguente applicabilità della proroga dei termini di accertamento prevista per chi non vi aderisce.
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