Sentenza del 27/07/2016 n. 15552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, richiesto per gli anni 2001-2003 ai sensi della L. n. 388/2000 e della L. n. 289/2002. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l’appello della società «per quanto di ragione», riconoscendole il diritto al credito e rimettendo all’Ufficio la determinazione dell’importo. L’Agenzia ha contestato la decisione con quattro motivi: violazione del termine e dell’onere d’impugnazione previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; disapplicazione dei limiti quantitativi stabiliti dalla normativa nazionale; qualificazione del beneficio come aiuto ai lavoratori anziché aiuto di Stato; applicazione del Regolamento CE n. 2204/2002 per superare il limite de minimis e gli obblighi di comunicazione. La Corte non ha deciso nel merito queste questioni, poiché ha ritenuto inammissibili tutti i motivi per formulazione generica o inidonea dei quesiti di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito era generico e non collegato alla fattispecie concreta; il secondo perché formulava un interpello generico, senza individuare le pertinenti regole di diritto; il terzo e il quarto perché i quesiti non indicavano con sufficiente specificità l’errore interpretativo attribuito alla CTR né le regole che si chiedeva di affermare, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c. È quindi rimasto fermo l’esito favorevole alla società pronunciato dalla CTR, con la determinazione dell’ammontare del credito rimessa all’Ufficio. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: 10.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
La Corte non ha stabilito quale fosse la corretta applicazione dell’onere o del termine d’impugnazione, perché il quesito dell’Agenzia sul punto era generico e privo di riferimento alla fattispecie concreta.
L. n. 388/2000, art. 7
La disposizione disciplina il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione oggetto della controversia. La Corte non ne ha esaminato nel merito limiti, qualificazione come aiuto di Stato o rapporto con la regola de minimis, essendo inammissibili i motivi dell’Agenzia.
L. n. 289/2002, art. 63
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento del beneficio e dei limiti contestati dall’Agenzia. La Corte non ha deciso nel merito tali questioni, per l’inammissibilità dei quesiti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
In violazione dell'art. 366 bis c.p.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, non viene esattamente indicato quale sia l'errore interpretativo in cui sia incorso il giudice d'appello e le regulae iuris che si vogliono invece affermate, con ciò impedendo alla Corte l'esercizio della propria funzione nomofilattica.
Il quesito di diritto deve indicare in modo specifico l’errore interpretativo imputato alla decisione impugnata e la regola di diritto che si chiede alla Cassazione di applicare; quesiti generici o non pertinenti impediscono l’esame del motivo e ne determinano l’inammissibilità.
Trattato CE, artt. 87 e 88
L’Agenzia li ha invocati in relazione alla qualificazione del credito come aiuto di Stato e agli obblighi di comunicazione, ma la Corte non ha esaminato tali questioni nel merito: i relativi quesiti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
Regolamento CE n. 69/2001
È stato richiamato dall’Agenzia nel quadro della contestazione sulla regola de minimis; la Corte non ne ha interpretato né applicato le disposizioni, avendo dichiarato inammissibile il motivo.
Regolamento CE n. 2204/2002
La CTR aveva ritenuto che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati non fossero assoggettati al criterio de minimis; la Corte di cassazione non ha confermato né smentito tale interpretazione nel merito, poiché il quesito dell’Agenzia era inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, non basta formulare una questione astratta: il quesito deve collegare la regola invocata ai fatti e alla motivazione della decisione impugnata.
- Quando si denuncia un errore di diritto, occorre indicare con precisione sia quale passaggio interpretativo del giudice si contesta sia quale diversa regola si chiede di applicare; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- La declaratoria d’inammissibilità dei motivi non equivale a una decisione della Cassazione sulle questioni sostanziali sottostanti. In questo caso, non è stato stabilito se il credito fosse un aiuto di Stato, se operasse la regola de minimis o se fossero dovuti obblighi di comunicazione: è rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente pronunciata dalla CTR.
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