Sentenza del 27/07/2016 n. 15561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato il 31 luglio 2000 il 50% di un terreno agricolo, dichiarando di voler conseguire i requisiti per l’aliquota agevolata dell’imposta di registro dell’8%. L’Agenzia aveva recuperato la differenza d’imposta perché non era stata prodotta la certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Pesaro e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale delle Marche, i ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., vizi di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 12, sostenendo che la qualifica non fosse conseguibile dalla società; nelle conclusioni hanno inoltre eccepito la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la CTR aveva pronunciato sulla domanda e correttamente confermato il recupero dell’agevolazione per mancata prova dei requisiti. La censura sulla possibilità per la società di conseguire la qualifica è stata ritenuta infondata: anche se l’assunto dei ricorrenti fosse stato fondato, avrebbe confermato la mancanza dei requisiti necessari all’agevolazione, non l’illegittimità della sentenza. L’eccezione di decadenza è stata dichiarata inammissibile perché formulata nelle conclusioni senza un autonomo motivo di ricorso che censurasse la motivazione della CTR; quest’ultima aveva stabilito che il termine triennale decorreva dalla scadenza del periodo utile per produrre la documentazione, non dalla registrazione dell’atto. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La Commissione tributaria regionale, in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha rigettato la richiesta di riforma della sentenza impugnata e di annullamento dell’avviso di liquidazione.
Non sussiste omessa pronuncia o violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice d’appello decide sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato, pur respingendola.
Legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10
Il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non sarebbe stata possibile neppure dopo la modifica normativa, se fondato, non denota alcun profilo di illegittimità della sentenza impugnata, ma ne conferma la correttezza laddove ha statuito la fondatezza dell’atto di recupero della agevolazione fiscale per mancato conseguimento, da parte della contribuente, dei requisiti necessari per fruire della agevolazione.
La qualifica poteva essere conseguita anche dalle società alle condizioni previste dalla disciplina modificata. In ogni caso, l’impossibilità per la società di conseguirla non rende illegittimo il recupero: comporta che mancano i requisiti per l’agevolazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2
La mera eccezione di intervenuta decadenza dalla facoltà di accertamento dell’imposta, contenuta nelle conclusioni del ricorso, è inammissibile poichè non si traduce in un autonomo motivo di impugnazione, non contenendo alcuna censura alle espresse motivazioni di diritto con le quali il giudice di appello ha rigetto l’eccezione di decadenza osservando che, nel caso in esame, il termine triennale previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non decorre dalla data di registrazione dell’atto, bensì dalla data di scadenza del triennio utile per produrre la documentazione giustificativa della richiesta agevolazione.
Per contestare in cassazione la decisione sulla decadenza occorre formulare un motivo autonomo e specifico contro la motivazione impugnata. Nel caso concreto, il termine triennale decorreva dalla scadenza del periodo concesso per produrre la documentazione dell’agevolazione, non dalla registrazione dell’atto.
Massime di principio
- Chi richiede un’agevolazione fiscale deve documentare il possesso dei requisiti secondo le modalità e nei termini previsti; la mancata produzione della certificazione può giustificare il recupero dell’imposta.
- Se il soggetto non può ottenere la qualifica o soddisfare i requisiti richiesti per un beneficio, tale impossibilità non fonda di per sé il diritto all’agevolazione.
- In cassazione, un’eccezione già proposta nei gradi precedenti deve essere riproposta con un motivo specifico che censuri le ragioni della sentenza impugnata; la sua mera menzione nelle conclusioni è inammissibile.
- Quando l’agevolazione dipende dalla successiva presentazione di documenti, il termine di decadenza per l’accertamento può decorrere dalla scadenza del periodo concesso per produrli, anziché dalla registrazione dell’atto.
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