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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto agenziale in gestione libera tra una società agente e una compagnia assicurativa, nel quale era stato anche concordato un piano di incentivazione legato al raggiungimento di obiettivi produttivi. La preponente aveva poi esercitato il recesso prima della scadenza del contratto, contestando il trattenimento di somme a titolo di incentivo e chiedendo la restituzione di quanto ritenuto indebitamente trattenuto, oltre alla consegna di documentazione agenziale e alla declaratoria di legittimità del recesso. L'agente, a sua volta, contestava la legittimità del recesso e chiedeva il pagamento dell'indennità di fine rapporto e il risarcimento danni. Dopo una complessa vicenda processuale, conclusasi in rinvio, la corte territoriale aveva dichiarato legittimo il recesso e condannato, in solido, i soggetti rimasti nel processo al pagamento di somme sia a titolo di restituzione degli incentivi sia a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Gli eredi della socia accomandante hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) l'erronea loro condanna in solido, sostenendo che la responsabilità dell'accomandante è limitata alla quota conferita e che era erronea l'applicazione dell'art. 2495 c.c. a una società di persone; (ii) l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sulla responsabilità patrimoniale dei soci; (iii) l'erronea valutazione delle risultanze della CTU e della prova documentale in relazione a due poste creditorie (quietanze non restituite e rilievi contabili successivi alla consegna agenziale), lamentando inversione dell'onere della prova e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; (iv) la condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenuta ingiustificata perché fondata sull'atto di precetto e su una prova di pagamento non adeguatamente dimostrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi, osservando, da un lato, che sui capi decisivi della sentenza non definitiva si era formato giudicato interno quanto alla solidarietà passiva, e, dall'altro, che le ulteriori censure si risolvevano in contestazioni di merito sulla valutazione delle prove e della CTU, non scrutinabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., qui non rispettati. Ha inoltre ritenuto infondato il settimo motivo, affermando che, una volta riformata la sentenza di primo grado, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione è ammissibile e doverosa ai sensi dell'art. 336 c.p.c., con effetto ripristinatorio della situazione anteriore. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2313 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità limitata dell'accomandante alla quota conferita; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dal giudicato interno sulla solidarietà passiva.

  • art. 2320 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di limitazione della responsabilità del socio accomandante; la Corte non lo utilizza per superare il giudicato interno già formatosi.

  • art. 2324 c.c.

    richiamato per affermare che l'eventuale estensione della responsabilità del socio accomandante resta comunque nei limiti della quota di liquidazione/conferimento; censura non esaminabile per il giudicato interno e per l'inammissibilità delle doglianze di merito.

  • art. 2495 c.c.

    ritenuto dai ricorrenti erroneamente applicato alla fattispecie; la Corte osserva che la questione non supera il giudicato interno formatosi sul capo della solidarietà passiva.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella prospettazione sulla responsabilità conseguente alla cancellazione della società; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per denunciare un'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata violazione, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2702 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare efficacia probatoria a documenti/tabulati non riconosciuti; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valutato i documenti e che la censura miri a un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che la decisione sarebbe stata fondata su prove non offerte o su documenti privi di valore; la Corte afferma che la doglianza è inammissibile quando non indica specificamente l'errore di diritto e si traduce in critica alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice di merito può apprezzare le risultanze istruttorie e che tale apprezzamento non è sindacabile come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e richiede specifica indicazione delle affermazioni in diritto censurate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    applicabile nel testo novellato: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o la richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione in tema di violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per gli oneri di specificità e di produzione nel ricorso per cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma o cassazione della sentenza estende i suoi effetti agli atti dipendenti; la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata è conseguenza naturale della riforma ed è ammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si censura l'erronea ricognizione della norma astratta e si indicano specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee; non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si censuri, in realtà, il mancato esame di singoli elementi istruttori o si solleciti una nuova valutazione del merito.
  • La funzione del consulente tecnico d'ufficio è di ausilio al giudice: la CTU non vincola il giudice nella valutazione giuridica dei documenti e delle risultanze di causa, né può essere invocata per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il giudicato interno si forma sui capi autonomi della sentenza non impugnati, inclusi quelli che decidono in modo autonomo sulla solidarietà passiva o su altre questioni con propria individualità decisoria; non si forma invece su meri passaggi motivazionali o premesse logico-giuridiche.
  • A seguito della riforma o cassazione della sentenza di primo grado, le somme pagate in esecuzione della decisione riformata devono essere restituite, poiché vengono meno il titolo esecutivo e gli atti dipendenti; la relativa domanda è ammissibile anche in appello o nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriMandatoInadempimento
RamiProcesso civileSocietarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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