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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26411/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il ricorrente, assumendo di essere cessionario di un credito d'imposta IRPEG per l'anno 1990, lamentava che l'Agenzia avesse disconosciuto il credito utilizzato in compensazione per gli anni 2009, 2010 e 2011. Sosteneva che il credito si fosse consolidato in forza della dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413/1991, che egli riteneva irrevocabile, e richiamava a sostegno sia la pretesa conferma amministrativa dell'esistenza del credito, sia la formazione del silenzio-rifiuto sul rimborso per inerzia dell'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 33 e 57 della L. n. 413/1991, contestando la tesi della CTR secondo cui l'Ufficio avrebbe potuto ancora contestare il credito e negando che la dichiarazione integrativa fosse revocabile o che il condono potesse incidere sul credito già dichiarato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la questione decisiva non era la mera irrevocabilità della dichiarazione integrativa, ma il fatto che la stessa contribuente, con dichiarazione del 5 giugno 1993, aveva azzerato il credito. Tale azzeramento, successivo alla precedente proposta di riconoscimento avanzata dall'Ufficio, non era inficiato dal condono, perché la disciplina condonistica riguarda la definizione dei debiti fiscali e non la consolidazione di crediti d'imposta non definitivamente riconosciuti dall'Amministrazione. La Corte ha inoltre escluso che potesse formarsi un silenzio-rifiuto utile al rimborso, perché alla dichiarazione di credito era seguito l'azzeramento e, comunque, l'Amministrazione non era rimasta inerte, avendo disposto sospensione, annullamento e poi espresso diniego. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33 L. 31 dicembre 1991, n. 413

    "la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazione d'imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate"

    Richiamato per escludere che la dichiarazione integrativa possa trasformarsi in titolo autonomo di rimborso o di consolidamento di crediti non già definitivamente riconosciuti.

  • art. 57 L. 31 dicembre 1991, n. 413

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrevocabilità delle dichiarazioni integrative; la Corte non nega in astratto tale regola, ma la ritiene non decisiva nel caso concreto a fronte dell'azzeramento del credito e dell'estraneità del condono alla disciplina dei crediti d'imposta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.

  • art. 295 c.p.c.

    Cenno alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito di altro processo relativo al medesimo credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per la declaratoria dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina del condono tributario è finalizzata alla definizione dei debiti fiscali e delle controversie relative a pretese impositive, ma non comporta la consolidazione automatica di crediti d'imposta non definitivamente riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria.
  • La mera presentazione di una dichiarazione integrativa non basta, di per sé, a fondare un diritto al rimborso o a cristallizzare un credito d'imposta se dalla successiva condotta del contribuente risulti l'azzeramento del credito o comunque la sua rinuncia/ritrattazione.
  • Il silenzio-rifiuto in materia di rimborsi presuppone l'indicazione del credito seguita da inerzia dell'Amministrazione; se l'Ufficio interviene con sospensione, annullamento o diniego espresso, non può dirsi formato il silenzio-rifiuto.
  • Ai fini della contestazione di un credito d'imposta, sono irrilevanti i meri richiami a precedenti interlocuzioni amministrative favorevoli quando successivamente intervengano atti o dichiarazioni incompatibili, idonei a escludere la persistenza del credito.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti che trascuri il dato decisivo emergente dalla sentenza impugnata, specie quando la soluzione dipenda dalla portata concreta degli atti dichiarativi del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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