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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19048/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento di un credito complessivo pari a euro 330.000,00 proposta da una parte che assumeva di vantare nei confronti della controparte una residua somma mutuata non restituita, oltre a una penale prevista in un contratto preliminare stipulato in data 30 dicembre 2005. Il Tribunale aveva ritenuto non provato il dedotto contratto di mutuo e aveva valorizzato il fatto che, con il preliminare, la somma di euro 300.000,00 avesse cambiato imputazione, estinguendo l'obbligazione di pagamento del prezzo e impedendo di pretendere la restituzione come importo mutuato, in mancanza di una domanda di risoluzione del preliminare. La Corte d'appello ha confermato, qualificando il regolamento negoziale come contratto preliminare ad effetti anticipati con funzione novativa: la somma di euro 300.000,00, richiamata nel preliminare e collegata alla compravendita di determinati immobili, avrebbe estinto il precedente debito e sostituito l'originaria obbligazione con una nuova obbligazione di trasferimento immobiliare, restando eventualmente impregiudicato solo il diritto di agire per l'adempimento o la risoluzione del preliminare, oltre al risarcimento. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale desunto una volontà novativa non risultante dal testo contrattuale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., con motivazione asseritamente apparente circa la reale volontà delle parti; 3) violazione dell'art. 1230 c.c. per avere attribuito al preliminare efficacia novativa senza una volontà chiara e univoca e senza che tale effetto fosse stato dedotto dalle parti; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte deciso come se fosse stata proposta soltanto una domanda di risoluzione del preliminare, trascurando la domanda di restituzione della somma mutuata. La parte resistente ha eccepito anche un giudicato interno, eccezione disattesa dalla Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e si limitava a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito, il quale aveva invece correttamente applicato gli artt. 1362 e 1363 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme e comunque infondato, poiché la motivazione di merito era ritenuta adeguata. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile e infondato: la Corte ha confermato che dalla clausola contrattuale e dalla lettura complessiva dell'atto emergeva in modo inequivoco un animus novandi, con estinzione dell'originario rapporto e sostituzione di un'obbligazione nuova e incompatibile. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello era rimasta nell'ambito del devolutum e aveva correttamente escluso la persistenza del mutuo; l'osservazione circa la necessità di agire prima per la risoluzione del preliminare era stata resa solo ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto la domanda di accertamento del credito. Ha ritenuto che il contratto preliminare del 30 dicembre 2005 avesse natura di preliminare ad effetti anticipati con efficacia novativa, idonea a estinguere il pregresso rapporto di mutuo e a sostituirlo con una nuova obbligazione di trasferimento immobiliare. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il testo contrattuale, la lettura complessiva dell'atto e la comune intenzione delle parti, in conformità ai criteri ermeneutici legali.

  • art. 1363 c.c.

    È stato richiamato come criterio di interpretazione complessiva del contratto, correttamente applicato dalla Corte territoriale.

  • art. 1230 c.c.

    La Corte ha confermato che la novazione richiede un 'aliquid novi' e un 'animus novandi' inequivoco, ravvisati nella sostituzione dell'originaria obbligazione con una nuova e incompatibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, rilevando che il giudice d'appello si è mantenuto entro il devolutum.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta rispettosa del minimo costituzionale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    È stata applicata la preclusione da doppia conforme al vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1963 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per escludere la nullità da patto commissorio; la Cassazione ha confermato che, nella vicenda concreta, non ricorreva tale ipotesi di illiceità.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dei criteri ermeneutici del contratto richiede che il ricorrente indichi specificamente quali canoni siano stati disattesi e in che modo; non è sufficiente opporre una diversa interpretazione del regolamento negoziale a quella accolta dal giudice di merito.
  • La novazione oggettiva presuppone la chiara emersione di un elemento nuovo e incompatibile rispetto all'obbligazione originaria, nonché di una volontà comune, inequivoca, di estinguere il rapporto preesistente e sostituirlo con uno nuovo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una lettura complessiva del contratto e su pattuizioni testuali coerenti, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso, nel ricorso per cassazione, nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente evidenzi una effettiva divergenza tra le motivazioni di primo e secondo grado.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello decide sulla qualificazione giuridica del rapporto nei limiti delle domande e difese devolute, anche se accompagna la ratio decidendi con considerazioni ulteriori rese ad abundantiam.
  • La deduzione del divieto del patto commissorio non può essere accolta ove la ricostruzione del negozio mostri non già una garanzia reale sproporzionata, ma una sostituzione novativa dell'originario rapporto obbligatorio con un diverso assetto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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