Cassazione Penale, Sentenza n. 37715/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due ragioni: 1) violazione di legge (art. 157 c.p.), sostenendo che i reati fossero già prescritti prima della sentenza di primo grado (quindi il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle statuizioni civili); la Corte territoriale, invece, aveva calcolato la prescrizione successiva alla sentenza di primo grado includendo 64 giorni di sospensione per normativa emergenziale COVID-19; 2) vizio di motivazione circa la quantificazione del risarcimento del danno (euro 10.000), ritenuta sproporzionata rispetto alle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e senza adeguata motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la soluzione della Corte d'appello: partendo dal tempus commissi delicti (7/7/2014) il termine ordinario di prescrizione (7 anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) avrebbe portato al 7/1/2022; aggiungendo i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 si giunge all'11/3/2022, data successiva alla sentenza di primo grado (11/2/2022), pertanto la prescrizione è intervenuta successivamente alla pronuncia di primo grado e la decisione di merito è corretta. Sul secondo motivo il ricorso è inammissibile per genericità della censura relativa alla liquidazione del danno; inoltre la liquidazione del danno non patrimoniale ha carattere equitativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Determina il termine della prescrizione applicato: la Corte ha utilizzato il termine ordinario previsto per il reato per calcolare la scadenza della prescrizione
Utilizzato congiuntamente all'art. 157 per il calcolo del termine prescrizionale partendo dal tempus commissi delicti
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18 (convertito con legge 24/04/2020 n. 27)
sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni
La sospensione di 64 giorni prevista dalla norma emergenziale è stata aggiunta al termine ordinario di prescrizione quando ricorrevano i presupposti (udienza fissata o decorrenza di un termine processuale nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020), incidendo quindi sulla data finale della prescrizione
Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per punire il ricorrente e coprire oneri processuali
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto non solo del termine ordinario previsto dal codice penale ma anche di eventuali sospensioni legislative (es. disposizioni emergenziali per la pandemia). Se la sospensione è applicabile al procedimento, i giorni sospesi vanno aggiunti al termine prescrizionale.
- Quando si contesta la decorrenza della prescrizione è essenziale specificare punti di fatto e calcoli temporali precisi (data del fatto, termini legali, eventuali sospensioni) per evitare l'inammissibilità o il rigetto per genericità.
- Se la prescrizione è intervenuta dopo la pronuncia di primo grado ma prima della decisione di gravame, il giudice d'appello può dichiarare il non doversi procedere per prescrizione; ciò non inficia automaticamente le statuizioni civili già pronunciate in primo grado, salvo che la prescrizione fosse già maturata prima di tale pronuncia.
- Le censure generiche sulla liquidazione del danno non patrimoniale sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione: le impugnazioni devono indicare in modo specifico i vizi di motivazione o gli errori nella quantificazione, tenendo conto del carattere equitativo di tali liquidazioni.
- È utile allegare e richiamare la giurisprudenza di legittimità pertinente (es. decisioni sulle sospensioni per COVID-19) quando si discute dell'applicabilità di misure straordinarie al calcolo dei termini processuali.
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