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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37715/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due ragioni: 1) violazione di legge (art. 157 c.p.), sostenendo che i reati fossero già prescritti prima della sentenza di primo grado (quindi il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle statuizioni civili); la Corte territoriale, invece, aveva calcolato la prescrizione successiva alla sentenza di primo grado includendo 64 giorni di sospensione per normativa emergenziale COVID-19; 2) vizio di motivazione circa la quantificazione del risarcimento del danno (euro 10.000), ritenuta sproporzionata rispetto alle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e senza adeguata motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la soluzione della Corte d'appello: partendo dal tempus commissi delicti (7/7/2014) il termine ordinario di prescrizione (7 anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) avrebbe portato al 7/1/2022; aggiungendo i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 si giunge all'11/3/2022, data successiva alla sentenza di primo grado (11/2/2022), pertanto la prescrizione è intervenuta successivamente alla pronuncia di primo grado e la decisione di merito è corretta. Sul secondo motivo il ricorso è inammissibile per genericità della censura relativa alla liquidazione del danno; inoltre la liquidazione del danno non patrimoniale ha carattere equitativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Determina il termine della prescrizione applicato: la Corte ha utilizzato il termine ordinario previsto per il reato per calcolare la scadenza della prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzato congiuntamente all'art. 157 per il calcolo del termine prescrizionale partendo dal tempus commissi delicti

  • art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18 (convertito con legge 24/04/2020 n. 27)

    sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni

    La sospensione di 64 giorni prevista dalla norma emergenziale è stata aggiunta al termine ordinario di prescrizione quando ricorrevano i presupposti (udienza fissata o decorrenza di un termine processuale nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020), incidendo quindi sulla data finale della prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per punire il ricorrente e coprire oneri processuali

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto non solo del termine ordinario previsto dal codice penale ma anche di eventuali sospensioni legislative (es. disposizioni emergenziali per la pandemia). Se la sospensione è applicabile al procedimento, i giorni sospesi vanno aggiunti al termine prescrizionale.
  • Quando si contesta la decorrenza della prescrizione è essenziale specificare punti di fatto e calcoli temporali precisi (data del fatto, termini legali, eventuali sospensioni) per evitare l'inammissibilità o il rigetto per genericità.
  • Se la prescrizione è intervenuta dopo la pronuncia di primo grado ma prima della decisione di gravame, il giudice d'appello può dichiarare il non doversi procedere per prescrizione; ciò non inficia automaticamente le statuizioni civili già pronunciate in primo grado, salvo che la prescrizione fosse già maturata prima di tale pronuncia.
  • Le censure generiche sulla liquidazione del danno non patrimoniale sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione: le impugnazioni devono indicare in modo specifico i vizi di motivazione o gli errori nella quantificazione, tenendo conto del carattere equitativo di tali liquidazioni.
  • È utile allegare e richiamare la giurisprudenza di legittimità pertinente (es. decisioni sulle sospensioni per COVID-19) quando si discute dell'applicabilità di misure straordinarie al calcolo dei termini processuali.

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