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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03826/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005 e 2006 notificati a un seminario vescovile per un complesso immobiliare composto da più porzioni: alcune concesse in locazione a terzi, una adibita a ginnasio-liceo paritario, altre destinate a culto e alla formazione del clero. Il giudice di merito aveva ritenuto imponibili le porzioni locate e quella scolastica, confermando invece l'esenzione per i locali di culto e formazione religiosa. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi: con il primo censurava la violazione dell'art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e del regolamento comunale ICI, sostenendo che, nel regime ICI applicabile alle annualità in causa, l'esenzione non fosse frazionabile all'interno di un fabbricato unitario e che, dunque, la presenza di porzioni commerciali escludesse il beneficio anche per le porzioni religiose; con il secondo contestava la determinazione della base imponibile sulla scorta di una rendita catastale 'virtuale' riferita all'attualità e non al 1 gennaio dell'anno d'imposta; con il terzo, quarto e quinto motivo censurava la disciplina delle sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, lamentando, rispettivamente, ultrapetizione, errata qualificazione dell'illecito come istantaneo e difetto di motivazione sull'esclusione delle sanzioni per il 2006. Il seminario resisteva e proponeva ricorso incidentale ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo sulla natura non commerciale dell'attività scolastica, consistente nell'asserita sproporzione tra rette percepite e costi di esercizio, con conseguente diritto all'esenzione anche per i locali del liceo-ginnasio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto, e ha respinto il terzo; ha inoltre respinto integralmente il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda sia sotto il profilo dell'imposta sia sotto quello sanzionatorio. La Corte ha affermato che, per le annualità 2005 e 2006, nel regime ICI anteriore all'art. 91-bis d.l. 1/2012, non era consentito scindere catastalmente e fiscalmente un fabbricato unitario in porzioni autonome ai fini dell'esenzione; pertanto, la presenza di attività commerciali o comunque non esenti in una parte dell'immobile escludeva l'esenzione per l'intero complesso. Quanto alle sanzioni, ha ribadito che l'omessa dichiarazione ICI ha natura permanente e integra un illecito autonomamente punibile per ciascun anno di omissione, ferma restando la possibile applicazione della continuazione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione o di culto e di altre attività agevolate

    Nel regime ICI applicabile alle annualità 2005 e 2006 l'esenzione richiede il diretto e esclusivo svolgimento nell'immobile di attività agevolate da parte di un soggetto rientrante nelle categorie previste; non è riconoscibile quando il fabbricato sia destinato anche, in parte, ad attività commerciali o comunque non esenti.

  • art. 9 regolamento comunale ICI del Comune di Novara

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'impossibilità di riconoscere l'esenzione a un immobile solo parzialmente adibito ad attività agevolate.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992

    La base imponibile ICI dei fabbricati iscritti in catasto va determinata sulla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposta; la questione è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992

    L'obbligo di dichiarazione ICI permane fino all'effettivo adempimento; la sua violazione non si esaurisce con il primo termine e può dare luogo a una violazione autonoma per ogni annualità di omissione.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 504/1992

    Costituisce la base sanzionatoria per l'omessa dichiarazione ICI per ciascun anno d'imposta in cui l'omissione perdura.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    È astrattamente applicabile il regime della continuazione tra le plurime violazioni ICI derivanti da omessa dichiarazione per più periodi d'imposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal Comune per dedurre ultrapetizione in tema di sanzioni; il motivo è stato respinto perché la questione era accessoria alla domanda principale sull'imposizione.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione tributaria; la doglianza sul punto è stata assorbita dall'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per i motivi di violazione di legge del ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del ricorso incidentale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito e perché il fatto dedotto non era decisivo.

  • art. 2 d.lgs. 504/1992

    Il fabbricato rileva come unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano; ciò conferma la centralità della rilevanza catastale nel regime ICI anteriore al 2012.

  • art. 91-bis d.l. 1/2012

    La disciplina della destinazione mista e della proporzionale imponibilità dell'esenzione è sopravvenuta e non si applica alle annualità 2005 e 2006 oggetto del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime ICI anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 91-bis d.l. 1/2012, l'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede l'utilizzo esclusivo dell'intero immobile per attività agevolate; se il fabbricato unitario è adibito anche solo in parte ad attività commerciali o a locazione a terzi, l'esenzione non può essere frazionata per porzioni catastalmente non autonome.
  • Ai fini ICI la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto va ancorata alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposta; non è corretto fare riferimento a rendite meramente 'virtuali' o fissate in modo non coerente con quel parametro temporale.
  • L'omessa dichiarazione ICI ha natura permanente: l'obbligo dichiarativo persiste finché non sia adempiuto e la violazione è autonomamente sanzionabile per ciascun anno d'imposta di omissione.
  • La questione delle sanzioni per omessa dichiarazione ICI può essere oggetto di continuazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, ove ricorrano condotte reiterate e collegate.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per censurare apprezzamenti fattuali non decisivi; è inammissibile se il fatto dedotto è stato in realtà esaminato dal giudice di merito o comunque non avrebbe potuto mutare l'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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