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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Puglisi era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dall'art. 23, comma 3, legge n. 110/1975 (capo 1) e dall'art. 648 c.p. (capo 2) per aver detenuto una pistola modificata, consegnata alla polizia giudiziaria durante una perquisizione domiciliare. Il Tribunale di Catania aveva confermato la custodia ritenendo sussistenti gravi indizi e la necessità cautelare, basandosi sulla gravità della condotta e su una "verosimile" vicinanza dell'indagato ad ambienti di criminalità in grado di procurare armi e affidarle a soggetti incensurati. Puglisi ha impugnato sostenendo che i giudici non hanno valutato adeguatamente le esigenze cautelari e non hanno considerato elementi decisivi a suo favore: la giovane età, l'assenza di precedenti penali, il fatto che la pistola non fosse pronta all'uso e che era stata spontaneamente consegnata; ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 24, 111 e 117 Cost., disposizioni della Convenzione EDU e alle norme del codice di rito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di Cassazione ritenendo che il giudizio prognostico sulla pericolosità e sul pericolo di reiterazione, così come motivato dal Tribunale, si fondava su deduzioni meramente congetturali (presunti collegamenti con ambienti malavitosi) e non su elementi concreti e specifici che dimostrassero rapporti o modalità di acquisizione dell'arma tramite tali canali. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., per un nuovo esame libero ma vincolato all'obbligo di motivare su basi fattuali concrete. La Corte ha altresì richiamato l'art. 275, co. 2-bis c.p.p. (novellato), che vieta l'applicazione della custodia cautelare quando il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, indicando che tale questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    Norma incriminatrice in materia di armi; nella sentenza è richiamata come titolo del capo d'imputazione relativo alla detenzione di armi modificate.

  • art. 648 c.p.

    Articolo del codice penale relativo alla ricettazione; richiamato come capo di imputazione connesso alla detenzione dell'arma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra le garanzie processuali invocate dal ricorrente (diritto alla difesa); la Corte valuta la correttezza del procedimento cautelare rispetto alle garanzie costituzionali.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo: impugnato il vizio di motivazione e la mancata considerazione delle ragioni difensive; la Corte richiede motivazione adeguata e basata su elementi concreti.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la Corte verifica compatibilità delle misure cautelari con standard sovranazionali.

  • art. 5 Convenzione EDU (paragrafi 4, 6 e 13)

    Richiamati i paragrafi della Convenzione relativi alla libertà personale e alle garanzie in case di detenzione; la censura difensiva solleva profili di conformità con tali garanzie.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma che disciplina le misure cautelari in generale; richiamata a supporto delle doglianze sul corretto esercizio del potere cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    Disposizione che regola i presupposti cautelari (esigenze cautelari): la Corte interpreta che il giudizio sulla pericolosità deve essere attuale, concreto e basato su "specifiche modalità e circostanze del fatto" e sulla personalità dell'indagato, non su semplici congetture.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma sulla competenza per il giudice del riesame; utilizzata per disporre il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.

  • art. 275, comma 2-bis, c.p.p. (novellato dal d.l. 26/6/2014 n. 92, conv. L. 11/8/2014 n. 117)

    Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena

    La Corte richiama la norma per chiarire che, ove il giudice ritenga probabile la concessione della sospensione condizionale della pena, non può applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari; la valutazione di tale possibilità deve essere considerata nel nuovo esame.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione deve essere valutato con un giudizio prognostico attuale e concreto, fondato su elementi fattuali specifici (modalità del fatto e personalità dell'indagato) e non su mere congetture o presunzioni generiche.
  • La presenza di collegamenti con 'ambienti criminali' deve essere provata o almeno supportata da elementi oggettivi e non può costituire da sola base sufficiente per misure cautelari quando si risolve in una deduzione ipotetica.
  • Quando l'imputato è giovane e incensurato, o vi sono elementi che rendono plausibile la concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve valutare seriamente tale possibilità alla luce dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p., prima di disporre la custodia cautelare in carcere.
  • La motivazione dei provvedimenti cautelari deve esplicitare i dati fattuali concreti che giustificano il giudizio di pericolosità (es. precedenti, comportamenti specifici, modalità di acquisizione/occultamento dell'arma), altrimenti può essere annullata per vizio di motivazione.
  • La consegna spontanea di un'arma, la sua non immediata prontità all'uso e l'assenza di occultamento sono elementi che possono e devono essere considerati nella valutazione del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura cautelare.
  • In caso di carenze motivazionali, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento cautelare e rinviare per un nuovo esame, imponendo al giudice di formulare una nuova valutazione basata su elementi concreti e specifici.

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