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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33476/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo 1), partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 173, art. 74 DPR 309/90) e concorso nella detenzione a fini di spaccio di cocaina (capo 267). Il ricorrente deduceva, con cinque motivi, principalmente: (i) inaffidabilità, confusioni e inesattezze nelle dichiarazioni dei collaboratori (Abbruzzese Celestino, Noblea Francesco, Impieri Luciano) e mancata verifica dei riscontri; (ii) le intercettazioni non provano la partecipazione associativa e alcune risultano riferirsi a intenzioni di formare un gruppo più che a partecipazione a una struttura esistente; (iii) carenza di motivazione specifica e individualizzata sulle esigenze cautelari, con argomentazioni generiche riferite all'intero gruppo; (iv) mancata distinzione e prova del concorso tra le distinte associazioni e degli elementi costitutivi dell'associazione dedita al narcotraffico.

La decisione

Il giudice adito ha accolto i primi due motivi del ricorso ritenendo che sussistessero gravi lacune motivazionali nell'ordinanza impugnata. In particolare ha rilevato che il collegio della cautela non si era adeguatamente confrontato con le osservazioni difensive sulle contraddizioni e sull'erroneità delle dichiarazioni dei collaboratori e non aveva valutato adeguatamente l'incidenza delle intercettazioni sul quadro indiziario. Anche la tesi difensiva che descriveva comportamenti di 'spaccio per conto proprio' e non partecipazione ad un'associazione strutturata non era stata esaminata. I restanti motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sugli episodi di associazione mafiosa richiede un convincimento sui gravi indizi che sia fondato su elementi correlati, e il giudice cautelare deve confrontarsi con eventuali contraddizioni e carenze dei collaboratori di giustizia; la decisione evidenzia l'obbligo di motivare in modo specifico le ragioni della gravita' indiziaria.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata nella contestazione come aggravamento; il provvedimento impugnato doveva motivare la rilevanza degli elementi che avvalorano l'aggravante, se dedotta.

  • art. 74 DPR 309/90 (TU stupefacenti)

    Per l'associazione finalizzata al narcotraffico è necessario distinguere fra attività di spaccio 'per conto proprio' e la partecipazione a un'organizzazione strutturata; il giudice deve valutare dichiarazioni e intercettazioni alla luce di questa distinzione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla valutazione delle intercettazioni e alla necessita' di motivare come esse contribuiscano alla prova; il tribunale doveva rispondere alle censure difensive sulle intercettazioni citate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama gli oneri motivazionali relativi alle esigenze cautelari; il vizio censurato è la mancanza di specificità nella motivazione sulle esigenze cautelari relative al singolo indagato.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma connessa alla motivazione delle misure (indicata dal ricorrente); il giudice del riesame avrebbe dovuto motivare specificamente le esigenze cautelari rispetto al capo contestato.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine alla configurabilità del concorso tra associazioni; la sentenza rileva che la contestazione del concorso è stata formulata in termini generici senza adeguata motivazione.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il riesame e l'invio per nuovo esame: applicata per rinviare la decisione al Tribunale del riesame di Catanzaro a seguito dell'annullamento per vizi motivazionali.

Massime di principio

  • Se la custodia cautelare si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le obiezioni difensive che ne segnano incongruenze, errori di identificazione o mancanze di riscontri.
  • Intercettazioni e conversazioni devono essere valutate nella loro pertinenza temporale e contenutistica: mere intenzioni o proposte isolate non sempre costituiscono prova di partecipazione a un'associazione criminale organizzata.
  • Per le accuse di associazione (sia mafiosa che per narcotraffico) è indispensabile distinguere tra attività individuale di spaccio e partecipazione a struttura organizzata; la motivazione deve esplicitare i fatti e i riscontri che giustificano tale qualificazione.
  • Le esigenze cautelari devono essere motivate caso per caso, con riferimento specifico al singolo indagato e non solo con rilievi generali riferiti all'intero gruppo.
  • L'omessa o insufficiente risposta del giudice alle deduzioni difensive costituisce vizio grave che può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.

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