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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19627/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da un recupero di credito IVA per gli anni 2011-2015, che l'amministrazione finanziaria riteneva indebitamente utilizzato in compensazione. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse già passata in giudicato sulla base di un certificato di cancelleria attestante il passaggio in giudicato in data 27/09/2017, a fronte di notificazione della sentenza il 01/06/2017. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, sostenendo che la sospensione semestrale dei termini di impugnazione per le controversie definibili si applicasse anche al termine breve, con conseguente tempestività dell'appello, poiché il termine ordinario di 60 giorni sarebbe spirato il 31/07/2017, cioè nel periodo di sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 sospende per sei mesi i termini di impugnazione delle controversie definibili, senza distinguere tra termine breve e termine lungo, e che nel caso concreto occorreva verificare la reale scadenza del termine di impugnazione, coincidente con il 31/07/2017. Ha inoltre precisato che l'attestazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. ha natura meramente certificativa e non perfeziona il giudicato, che si forma invece per effetto della mancata impugnazione nel termine di legge. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla CTR per dichiarare tardivo l'appello; la Cassazione ha ritenuto errata l'applicazione della norma nel caso concreto perché occorreva coordinare il termine di impugnazione con la sospensione prevista dall'art. 11 d.l. n. 50 del 2017.

  • art. 11 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017, n. 96

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017; la sospensione opera in generale su tutti i termini di impugnazione, senza distinguere tra termine breve e termine lungo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione del cancelliere certifica che non è stata proposta impugnazione nei termini di legge a prova del passaggio in giudicato, ma non determina il giudicato, che deriva invece dalla scadenza del termine di impugnazione senza che questa sia stata proposta.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato formale si perfeziona per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione nel termine di legge.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato nell'art. 124 disp. att. c.p.c. per identificare i rimedi la cui mancata proposizione entro i termini di legge consente la certificazione del passaggio in giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica a ogni termine di impugnazione che scada nel periodo indicato dalla norma, senza distinguere tra termine breve e termine lungo.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre verificare in concreto la data di scadenza del termine, tenendo conto dell'eventuale sospensione normativa dei termini processuali.
  • L'attestazione del cancelliere sul passaggio in giudicato della sentenza ha valore meramente certificativo e probatorio, non costitutivo: il giudicato si forma per la mancata proposizione dell'impugnazione entro il termine di legge.
  • La parte che impugna può contrastare l'apparente formazione del giudicato dimostrando che, al momento della proposizione dell'impugnazione, il termine non era ancora spirato per effetto di sospensioni o altre cause di proroga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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