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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11259/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società, prima ammessa a concordato preventivo, si è vista revocare l’ammissione ex art. 173 l.fall. e, su richiesta del pubblico ministero, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona. La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il reclamo contro la revoca e la dichiarazione di fallimento, ritenendo che il piano concordatario fosse affetto da criticità rilevanti: incertezza sull’esecuzione della prima fase, irrealizzabilità della vendita dei beni già promessi con preliminari non trascritti, incompletezza e incongruità delle informazioni, omissioni nella transazione fiscale, pagamenti non autorizzati in corso di procedura e inattendibilità dell’attestazione professionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato che i fatti segnalati dal commissario integrassero atti di frode; ha lamentato omesso esame della nuova transazione fiscale e dell’integrazione del piano; ha censurato l’interpretazione dell’accordo transattivo con una banca; ha sostenuto la legittimità di alcuni pagamenti perché ordinari o anteriori alla domanda; infine ha dedotto che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato la reale consistenza della proposta e l’attestazione, omettendo di disporre stime o CTU. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la revoca del concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi cumulativi e confusi, mescolanti violazioni di legge e vizi motivazionali, privi di specificità e non autosufficienti perché fondati su documenti e atti non trascritti nelle parti essenziali né localizzati con precisione nel fascicolo. Inoltre, i motivi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata: atti di frode per informazioni contraddittorie e poco chiare, infattibilità giuridica del piano, inattendibilità dell’attestazione e pagamenti non autorizzati in corso di procedura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    La revoca dell’ammissione al concordato è legittima quando emergano atti di frode, criticità gravi del piano, informazioni contraddittorie o inattendibilità dell’attestazione, tali da compromettere la correttezza e fattibilità della procedura.

  • art. 160 l.fall.

    Richiamato in relazione ai requisiti e alla struttura della proposta di concordato e alla sua valutazione nel corso del procedimento.

  • art. 161 l.fall.

    Richiamato quale norma di riferimento per la domanda di concordato e la sua integrazione durante la procedura.

  • art. 167 l.fall.

    Richiamato tra le norme sulla disciplina della procedura concordataria e sui limiti agli atti del debitore.

  • art. 168 l.fall.

    Richiamato in tema di effetti protettivi del concordato e disciplina degli atti del debitore durante la procedura.

  • art. 169 l.fall.

    Richiamato tra le disposizioni della procedura concordataria.

  • art. 172 l.fall.

    Richiamato in relazione ai controlli e alle regole della procedura di concordato preventivo.

  • art. 163-bis l.fall.

    Richiamato con riferimento alla possibile vendita competitiva dei beni nel piano concordatario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non pertinente perché le censure non si confrontavano con le ragioni decisive della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dei fatti e delle prove; la Corte ha reputato le doglianze generiche e non specifiche.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una censura ammissibile e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, ma senza una concreta e specifica applicazione idonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedotto difetto assoluto di motivazione; la Corte ha invece ravvisato una motivazione ampia, logica e sopra il minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha censurato la confusione tra vizi eterogenei e la carenza di specificità delle doglianze.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Utilizzato dalla ricorrente per formulare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici e non autosufficienti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di specificità e autosufficienza non impone trascrizione integrale degli atti, ma richiede l’indicazione puntuale del contenuto rilevante e della loro collocazione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, che devono essere idoneamente identificabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una tecnica espositiva che cumuli in modo indistinto violazioni di legge e vizi motivazionali senza distinguere chiaramente le singole censure.
  • Il requisito di specificità del ricorso impone che i documenti e gli atti richiamati siano indicati in modo puntuale, con esposizione del loro contenuto essenziale e della loro collocazione nel processo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi non possono essere accolte se il ricorrente non allega in modo preciso la natura del fatto, la sua decisività e la sede processuale in cui il documento o l’atto è stato prodotto.
  • La revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. può fondarsi su informazioni contraddittorie o poco chiare, inattendibilità dell’attestazione e infattibilità giuridica del piano, specie quando emergano pagamenti non autorizzati in corso di procedura.
  • In sede di legittimità, una motivazione di merito è insindacabile quando sia logica, completa e idonea a superare il minimo costituzionale, non potendo il ricorso risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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