Cassazione Civile, Ordinanza n. 02236/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Ufficio in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva condannato il cliente di un avvocato al pagamento dei compensi professionali. L'Ufficio aveva applicato, oltre all'imposta fissa sulla sentenza, un'ulteriore imposta fissa di euro 200 per l'atto enunciato, individuato nel contratto di patrocinio/ incarico professionale sottostante. Il contribuente aveva impugnato la sola parte dell'avviso relativa a tale ulteriore imposizione, sostenendo che nella sentenza e nell'atto giudiziario non vi fossero elementi sufficienti per ritenere enunciato il contratto professionale. L'Agenzia, con ricorso per cassazione, ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 5, 22 e 40 del d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa allegata, sostenendo che ogni sentenza di condanna al pagamento di compensi professionali presuppone necessariamente il relativo contratto di prestazione d'opera e che, quindi, il rapporto sottostante sarebbe tassabile per enunciazione. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, lamentando in via preliminare l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato proposto contro soggetto diverso da quello indicato nel primo grado, oltre a censure sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la doglianza perché mirava in realtà a una nuova valutazione dell'atto giudiziale e del contenuto della sentenza di merito, attività riservata al giudice di merito. Ha affermato che la tassazione per enunciazione richiede un espresso richiamo del negozio con elementi idonei a identificarne natura e contenuto senza accertamenti extratestuali; nel caso concreto la CTR aveva accertato che nella domanda giudiziale e nella sentenza non vi era sufficiente specificazione del contratto professionale asseritamente enunciato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale; nessuna liquidazione è stata effettuata per il ricorso incidentale inefficace.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo principale è stato qualificato come formalmente denunciato per violazione di legge, ma in concreto diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione dell'atto, quindi inammissibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il primo motivo del ricorso incidentale, relativo a omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la censura incidentale di omesso esame di fatto decisivo.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La tassazione per enunciazione presuppone che nell'atto registrato vi sia un richiamo espresso e autosufficiente del negozio enunciato, idoneo a identificarne natura e contenuto senza accertamenti esterni.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato insieme alle norme sull'imposta di registro come base del prelievo sull'atto enunciato.
artt. 1, 3, 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati dalla ricorrente come disposizioni generali sul tributo e sulla registrazione.
artt. 1, lett. b), e 8 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte II
Richiamati dalla ricorrente come base tariffaria della pretesa fiscale sull'atto enunciato.
Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere che l'appello non fosse stato correttamente proposto contro le parti del primo grado.
Richiamati nel ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale sulla liquidazione e compensazione delle spese nel processo tributario.
L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Richiamato ai fini del termine lungo di impugnazione e della tardività del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale; per la parte pubblica ricorrente non è stata effettuata l'attestazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, non basta che l'atto registrato lasci desumere l'esistenza di un rapporto giuridico sottostante: occorre un espresso richiamo del negozio, con elementi sufficienti a identificarne natura e contenuto.
- La verificazione della presenza o meno dell'enunciazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere ribaltato mediante la sola deduzione di violazione di legge se la censura mira in realtà a una nuova lettura dell'atto.
- La tassazione per enunciazione richiede autonomia e autosufficienza dell'atto enunciante rispetto al negozio enunciato, senza necessità di accertamenti extratestuali o di ricostruzioni presuntive complesse.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, e il principio di causalità sulle spese va riferito soltanto alla parte che ha proposto il ricorso principale.
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