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Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale a seguito di donazione (rogito 6/10/2011) per perdita delle agevolazioni "prima casa" dopo sopralluogo eseguito nell'ambito della procedura DOCFA: la ricorrente deduceva nulità per mancato contraddittorio endoprocedimentale (L. 27/7/2000, n.212, art.12, comma 7), carenza motivazionale dell'avviso (L. 7/8/1990, n.241 e L. 27/7/2000, n.212, art.7), illegittimità dell'utilizzo in giudizio dei documenti prodotti dall'amministrazione e difetti nel calcolo di interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) il termine dilatorio/obbligo di contraddittorio previsto dall'art.12, comma 7 della L. n.212/2000 trova applicazione per accessi/ispezioni nei locali destinati all'esercizio di attività economiche, ma non può essere automaticamente applicato al sopralluogo effettuato nell'ambito della procedura DOCFA su immobile ad uso abitativo; inoltre la comunicazione sintetica inviata all'interessata è stata considerata idonea ad assolvere la funzione informativa del verbale; (ii) per trasferimenti anteriori al 1/1/2014 (come il caso di specie) la perdita dell'agevolazione "prima casa" richiede l'accertamento delle caratteristiche di lusso secondo i parametri del D.M. 2/8/1969 n.1072, e il richiamo alla procedura DOCFA e alle risultanze istruttorie è sufficiente a motivare l'avviso di liquidazione; (iii) i documenti prodotti dall'amministrazione in giudizio hanno valore confermativo delle risultanze a fondamento dell'avviso; (iv) interessi moratori e sanzioni sono determinabili ex lege e non richiedono un prospetto dettagliato: la semplice indicazione degli importi e il richiamo alle fonti normative è sufficiente; (v) la modifica normativa sopravvenuta non ha comportato abolitio criminis della condotta (la sanzione resta applicabile se il presupposto impositivo rimane). Conseguentemente il ricorso è respinto e non sono imposte spese alla parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste... L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è richiesto per accessi/ispezioni nei locali adibiti ad attività economiche; il termine dilatorio non si applica automaticamente ai sopralluoghi DOCFA su immobili abitativi, purché la comunicazione trasmessa renda conoscibili i risultati dell'accertamento.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche negli atti amministrativi; la Corte ritiene soddisfatto tale obbligo dall'avviso che richiama il classamento DOCFA e i requisiti del D.M. 1072 ove questi spiegano la revoca dell'agevolazione.

  • D.M. 2 agosto 1969, n. 1072

    Definisce i parametri che qualificano le abitazioni «di lusso»; per atti anteriori al 1/1/2014 la verifica del possesso di tali caratteristiche è necessaria per revocare l'agevolazione "prima casa".

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10

    Ha modificato i criteri per qualificare le case di lusso con decorrenza 1/1/2014; la norma è irretroattiva quanto all'imposta ma può influire su aspetti sanzionatori solo nei limiti del favor rei.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33

    Ha esteso il criterio catastale anche all'IVA (con efficacia dal 13/12/2014); la Corte ha rinviato questioni di applicabilità temporale ove rilevanti, ma ha confermato che, in ogni caso, per atti anteriori al 2014 valgono i criteri del D.M. 1072.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis all'art. 1 (tariffa parte prima), comma 4

    Prevede la sopratassa del 30% e gli interessi in caso di decadenza dall'agevolazione; la Corte ha ritenuto che l'indicazione degli importi e il richiamo normativo siano sufficienti per la motivazione degli accessori.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 (favor rei)

    Il principio del favor rei impone l'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole, ma non determina l'abolitio criminis quando la modifica normativa non sopprime il presupposto dell'infrazione; pertanto la sanzione per dichiarazione mendace resta applicabile se il presupposto impositivo persiste.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Richiede che il contribuente conosca le ragioni dell'atto per valutare l'impugnazione e dedurre i motivi di doglianza; la motivazione fornita dall'ufficio (richiamo a DOCFA e D.M. 1072) è stata ritenuta adeguata.

  • D.M. 21 maggio 2009, art. 6 (tasso interessi)

    Stabilisce il tasso degli interessi moratori (3,5% annuo, dal 1/1/2010) applicabile agli importi dovuti; la Corte ha osservato che il calcolo degli interessi è un'operazione aritmetica eseguibile ex post.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio/contraddittorio di cui all'art.12, comma 7 dello Statuto del contribuente si applica specificamente agli accessi/ispezioni nei locali destinati all'esercizio di attività economiche; non è automaticamente obbligatorio per i sopralluoghi DOCFA su immobili ad uso abitativo se la comunicazione post-sopralluogo rende conoscibili le risultanze.
  • Per trasferimenti anteriori al 1/1/2014 la perdita dell'agevolazione "prima casa" richiede l'accertamento delle caratteristiche di lusso secondo i parametri del D.M. 2/8/1969 n.1072; il richiamo alle risultanze DOCFA e ai parametri del D.M. può legittimare la revoca se sufficientemente indicate nell'atto.
  • La documentazione tecnica prodotta dall'amministrazione in giudizio può avere carattere meramente confermativo delle risultanze già indicate nell'atto impositivo; ciò non sopperisce però all'obbligo di motivazione primaria dell'atto amministrativo, che deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto.
  • Per interessi moratori e sanzioni amministrative, quando l'atto impositivo individua l'ammontare delle imposte ordinarie, la determinazione degli accessori è computabile ex lege e non richiede sempre un prospetto di calcolo dettagliato: è sufficiente il richiamo normativo e l'indicazione dell'importo complessivo.
  • La sopravvenuta modificazione dei criteri di qualificazione della "prima casa" non comporta automaticamente esonero dalle sanzioni per atti anteriori se la condotta illecita (dichiarazione mendace) mantiene lo stesso presupposto impositivo; l'abolitio criminis si verifica solo se la norma posteriore elimina il precetto sanzionatorio.
  • In caso di procedura DOCFA, l'ufficio che si discosta dalla proposta del contribuente non è sempre obbligato ad attivare un contraddittorio preventivo, specie in assenza di norma specifica che lo imponga, purché la comunicazione finale sia idonea a informare il contribuente.

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