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Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28640 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le parti hanno depositato congiuntamente, in data 30 marzo 2023, dichiarazione di rinuncia ex art. 390 c.p.c. ai rispettivi atti del processo in forza di un accordo transattivo (rateazione) regolarmente adempiuto. Il processo è stato dichiarato estinto e le spese sono compensate. È altresì escluso l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato a seguito della sopravvenuta definizione conciliativa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e le sanzioni notificati dalla Regione Toscana per il recupero dell'imposta regionale sui canoni di concessione demaniale relativi a un punto di ormeggio. La società deduceva: (i) nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni e mancata ricostruzione dei fatti e delle ragioni della prima decisione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); (ii) violazione e falsa applicazione della normativa statale e regionale poiché la Regione non poteva applicare un tributo non proprio e perché la base imponibile (canone concessorio) sarebbe discrezionale e priva di parametri di predeterminazione; in subordine, questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 57/1998, art. 6, anche in riferimento all'art. 117 Cost., per presunto esercizio illegittimo di funzione legislativa tributaria regionale.

Norme richiamate

  • L. n. 281 del 1970

    Richiamata come quadro normativo generale per le concessioni demaniali marittime; nel testo la normativa è evocata come riferimento alla materia oggetto dell'accertamento regionale.

  • L.R. n. 2 del 1971

    Normativa regionale richiamata come parte della disciplina territoriale delle concessioni demaniali; citata tra le fonti rilevanti per il rapporto concessorio.

  • L.R. n. 85 del 1995

    Ulteriore riferimento regionale inerente la materia demaniale e concessoria; utilizzata nel quadro normativo valutato dalla C.T.R.

  • L.R. n. 57 del 1998, art. 6

    Norma regionale cui il ricorrente prospettava un possibile vizio di legittimità costituzionale per eccesso di potere legislativo regionale in materia tributaria; la questione non è stata decisa, essendo il processo estinto per transazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la materia tributaria è riservata allo Stato e che la Regione non poteva esercitare funzione legislativa in contrasto con la competenza statale; la questione è rimasta prospettata ma non valutata nel merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione invocati: n. 4 per nullità della sentenza per mancata esposizione dei motivi e delle conclusioni; n. 3 per violazione di norme di diritto. I profili processuali e di merito dedotti sono stati tuttavia sottratti dall'esame per la sopravvenuta transazione.

  • art. 390 c.p.c.

    Prevede la rinuncia agli atti del processo. Le parti hanno utilizzato tale istituto per estinguere il giudizio mediante deposito congiunto di rinuncia ai rispettivi atti a seguito dell'accordo transattivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che, per effetto della sopravvenuta definizione conciliativa, non sussistessero presupposti per imporre al ricorrente l'ulteriore versamento previsto.

  • L. n. 228 del 2012

    Modifiche normative citate in relazione alla disciplina del contributo unificato; rilevante per la valutazione dell'onere economico in caso di estinzione per transazione.

Massime di principio

  • La presentazione di un accordo transattivo e la concomitante rinuncia congiunta ex art. 390 c.p.c. estinguono il processo, facendo venir meno la necessità di decidere sulle questioni di merito e sulle questioni processuali proposte dalle parti.
  • In caso di estinzione per transazione le spese possono essere compensate e, salvo diversa previsione, non si applicano ulteriori oneri come il contributo unificato addizionale previsto per il ricorso principale quando la definizione sopravviene prima della decisione.
  • Le doglianze procedurali relative a vizi di motivazione o mancata trascrizione delle conclusioni (art. 360 c.p.c., n. 4) restano tali e possono essere sollevate in sede di impugnazione, ma risultano prive di effetto pratico se le parti raggiungono una transazione che estingue il giudizio.
  • Sulla questione sostanziale della tassabilità dei canoni di concessione demaniale da parte della Regione (o dell'attribuzione di competenza impositiva), è essenziale distinguere la natura giuridica del bene (es. bene demaniale dello Stato) dalla qualità dell'ente che rilascia la concessione; tuttavia, tale questione richiede un esame di merito e di eventuale conflitto di competenze costituzionali che non può essere risolto quando il procedimento è estinto per transazione.
  • Quando si prospettano questioni di legittimità costituzionale (art. 117 Cost. ecc.), è opportuno valutare il tempestivo sollevamento della questione e l'interesse concreto alla decisione: una definizione transattiva rende la questione teorica e inidonea a ottenere pronuncia.

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