Sentenza del 16/10/2023 n. 1012 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a un edificio non completamente ultimato. La contribuente sosteneva che l'immobile era esente ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 perché destinato ad attività didattiche (scuola materna non statale), che l'immobile era comunque utilizzato, anche saltuariamente, per tali attività, e contestava l'utilizzo della rendita catastale presunta anziché della rendita poi definitivamente attribuita; inoltre deduceva questioni sulla legittimazione a chiedere l'esenzione e sulla retroattività della rendita definitiva ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis (DL 225/2010 conv. L.10/2011).
La decisione
l'appello principale della contribuente è stato respinto: il giudice ha ritenuto che la contribuente non ha fornito la prova dell'effettivo utilizzo dell'immobile per scopi didattici, né ha prodotto la dichiarazione telematica di esenzione (art. 1, c. 719 L.147/2013) che era obbligatoria; inoltre è stato richiamato l'orientamento della Cassazione (ordinanza n. 4204/2023) secondo cui la rendita presunta può essere utilizzata dall'amministrazione anche con riferimento ad annualità pregresse (fino al 2007) e non sussiste un diritto automatico al rimborso se la rendita definitiva è inferiore. È stato però accolto l'appello incidentale del Comune: la compensazione integrale delle spese di primo grado disposta in primo grado è stata ritenuta ingiustificata perché il giudice di merito non ha motivato specificamente le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste dalla giurisprudenza di legittimità; la contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del primo grado (1.800,00 euro oltre accessori) e le spese del presente grado (2.300,00 euro oltre accessori).
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992
l'esenzione richiede prova dell'effettivo utilizzo dell'immobile per le finalità indicate (attività didattiche/pastorali); il mero titolo edilizio o l'intento non sono sufficienti
art. 1, comma 719, legge n. 147/2013
la dichiarazione telematica prevista è il mezzo esclusivo per fruire dell'esenzione per le annualità 2012 e 2013: il contribuente era tenuto a presentarla
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 225/2010 (conv. in legge n. 10/2011)
consente all'amministrazione di utilizzare la rendita catastale presunta o successivamente attribuita anche con riferimento ad annualità pregresse (fino al 2007); non riconosce al contribuente un diritto automatico al rimborso se la rendita poi definitiva è inferiore, salvo prova contraria
art. 19 d.l. n. 78/2010
impone l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione per l'aggiornamento catastale; la mancata presentazione legittima l'impiego della rendita presunta da parte dell'amministrazione
Giurisprudenza citata (Cass. ord. 4204/2023, Cass. 13151/2019, Cass. 20334/2019, Cass. 12609/2008)
la Corte ha richiamato orientamenti che precisano l'onere probatorio del contribuente circa l'effettivo utilizzo e sul regime della rendita presunta/definitiva; inoltre la sentenza di acquisto per usucapione ha effetto dichiarativo e non costituisce, senza altri adempimenti, titolo per fruire retroattivamente dell'esenzione
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU prevista per immobili adibiti ad attività didattiche è necessario dimostrare l'effettivo utilizzo concreto dell'immobile per tali finalità; il permesso di costruire o la mera destinazione prevista non sono di per sé sufficienti.
- Per le annualità contestate è obbligatoria la presentazione della specifica dichiarazione telematica prevista dalla legge (art. 1, c. 719 L.147/2013) per poter beneficiare dell'esenzione; la mancata presentazione può impedire il riconoscimento del beneficio.
- Se il contribuente non provvede all'aggiornamento catastale o alla denuncia prevista, l'amministrazione può applicare una rendita presunta anche con riferimento ad annualità pregresse (fino al 2007) e il contribuente non ha automaticamente diritto al rimborso qualora la rendita definitiva risultasse inferiore, salvo prova contraria.
- L'acquisto della proprietà per usucapione, fino a quando non sia deciso con efficacia costitutiva, ha valore dichiarativo e non determina automaticamente effetti fiscali retroattivi relativi a dichiarazioni o esenzioni non presentate.
- La compensazione integrale delle spese processuali richiede motivazione specifica e puntuale del giudice circa gravi ed eccezionali ragioni; formulazioni generiche come 'particolarità della materia' sono insufficienti.
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