Sentenza del 16/10/2023 n. 723 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Notifica - All'avviso di accertamento, pur essendo atto di natura sostanziale e recettizio, si applica la disciplina della "scissione" della notifica prevista per il diritto processuale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento/ingiunzione fiscale per tassa automobilistica anno 2018; questione centrale se il termine triennale di prescrizione per la riscossione fosse estinto prima della notificazione dell'avviso/ingiunzione e se la notificazione effettuata materialmente nel gennaio 2022 potesse comunque interrompere la prescrizione maturata al 31/12/2021.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello confermando che la prescrizione triennale non era maturata: l'atto (avviso di accertamento/ingiunzione) è stato consegnato alle Poste entro il 31/12/2021 e, secondo il principio della "scissione" della notificazione e la giurisprudenza citata, l'interruzione della prescrizione si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o con la spedizione/consegna per la notificazione da parte dell'Amministrazione, sicché la ricezione effettiva nel gennaio 2022 non pregiudica l'interruzione della prescrizione. Spese di appello compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 conv. l. n. 53/1983
termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa di circolazione
Il termine triennale decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento; ha efficacia prescrizionale e decadenziale e può essere interrotto solo con atto a valenza esterna portato a conoscenza del debitore (con l'effetto, nei casi rilevanti, derivante dalla consegna per la notificazione).
d.p.r. 600/1973, art. 60
richiamo alle norme sulle notificazioni nel processo civile
Rende applicabili alla notificazione degli atti tributari, in quanto espressamente richiamate, regole del diritto processuale civile, giustificando l'uso del principio della scissione.
Corte costituzionale, sent. n. 477/2002
principio della scissione degli effetti della notificazione rispetto agli atti processuali
Ha sancito la regola della scissione per atti processuali; la giurisprudenza successiva estende tale principio a determinati atti sostanziali quando l'esercizio del diritto dipende da atti processuali.
Cass. sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822
estensione della regola della scissione agli effetti sostanziali quando il diritto si esercita solo con atto processuale
La prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto (consegna all'ufficiale giudiziario/per la notificazione) se il diritto può essere fatto valere solo mediante atto processuale; in altri casi l'effetto si produce con la ricezione dal destinatario.
Cass. n. 351/2014
Conferma il riferimento del d.p.r. 600/1973 alle norme sulle notificazioni del processo civile e l'applicazione di principi processuali alle notifiche tributarie.
Cass. sez. un., n. 12332/2017
La natura recettizia dell'atto non esclude, salvo atti negoziali, la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa della notificazione; l'inizio della procedura notificatoria può preservare l'interesse del notificante contro decadenze.
Cass. sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14580
Ribadisce principi concernenti la notificazione e gli effetti di questa sugli atti impositivi, in coerenza con la giurisprudenza sulla scissione.
Cass. n. 15298/2008
Affermato che la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento si perfeziona per l'Amministrazione al momento della spedizione dell'atto notificando e della ricezione dello stesso da parte del contribuente; principio coerente con l'applicazione della scissione.
art. 1334 c.c.
Per gli atti negoziali la norma specifica privilegia la posizione del notificato; dunque l'espansione del principio di scissione non si applica agli atti negoziali in ragione di questa disposizione.
Massime di principio
- Il principio della "scissione" della notificazione può essere applicato anche agli avvisi di accertamento tributari: gli effetti ai fini della prescrizione si valutano distintamente per il notificante e per il destinatario.
- Se il diritto dell'Amministrazione può essere fatto valere solo mediante un atto processuale (es. emissione/notifica di avviso di accertamento/ingiunzione), l'interruzione della prescrizione si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o con la consegna/spedizione per la notificazione (ossia quando l'Amministrazione ha adempiuto all'onere di invio), e non è vanificata dal fatto che il destinatario riceva materialmente l'atto in data successiva.
- Per atti che producono effetto solo con la conoscenza effettiva del destinatario (non processuali e non rientranti nella fattispecie precedente), l'effetto interruttivo/decadenziale può invece richiedere la ricezione effettiva dell'atto da parte del destinatario.
- Gli atti negoziali seguono regole diverse (art. 1334 c.c.): in tali casi prevale la tutela del notificato e la scissione interpretativa è limitata.
- Prassi consigliata per il contribuente e per l'Amministrazione: conservare e produrre prova documentale certa della consegna/spedizione dell'atto (ricevute, segnature postali, avvisi di giacenza, proof of delivery) perché essa è decisiva per valutare l'interruzione della prescrizione.
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