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Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 723 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

ACCERTAMENTO - Notifica - All'avviso di accertamento, pur essendo atto di natura sostanziale e recettizio, si applica la disciplina della "scissione" della notifica prevista per il diritto processuale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento/ingiunzione fiscale per tassa automobilistica anno 2018; questione centrale se il termine triennale di prescrizione per la riscossione fosse estinto prima della notificazione dell'avviso/ingiunzione e se la notificazione effettuata materialmente nel gennaio 2022 potesse comunque interrompere la prescrizione maturata al 31/12/2021.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello confermando che la prescrizione triennale non era maturata: l'atto (avviso di accertamento/ingiunzione) è stato consegnato alle Poste entro il 31/12/2021 e, secondo il principio della "scissione" della notificazione e la giurisprudenza citata, l'interruzione della prescrizione si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o con la spedizione/consegna per la notificazione da parte dell'Amministrazione, sicché la ricezione effettiva nel gennaio 2022 non pregiudica l'interruzione della prescrizione. Spese di appello compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 conv. l. n. 53/1983

    termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa di circolazione

    Il termine triennale decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento; ha efficacia prescrizionale e decadenziale e può essere interrotto solo con atto a valenza esterna portato a conoscenza del debitore (con l'effetto, nei casi rilevanti, derivante dalla consegna per la notificazione).

  • d.p.r. 600/1973, art. 60

    richiamo alle norme sulle notificazioni nel processo civile

    Rende applicabili alla notificazione degli atti tributari, in quanto espressamente richiamate, regole del diritto processuale civile, giustificando l'uso del principio della scissione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 477/2002

    principio della scissione degli effetti della notificazione rispetto agli atti processuali

    Ha sancito la regola della scissione per atti processuali; la giurisprudenza successiva estende tale principio a determinati atti sostanziali quando l'esercizio del diritto dipende da atti processuali.

  • Cass. sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822

    estensione della regola della scissione agli effetti sostanziali quando il diritto si esercita solo con atto processuale

    La prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto (consegna all'ufficiale giudiziario/per la notificazione) se il diritto può essere fatto valere solo mediante atto processuale; in altri casi l'effetto si produce con la ricezione dal destinatario.

  • Cass. n. 351/2014

    Conferma il riferimento del d.p.r. 600/1973 alle norme sulle notificazioni del processo civile e l'applicazione di principi processuali alle notifiche tributarie.

  • Cass. sez. un., n. 12332/2017

    La natura recettizia dell'atto non esclude, salvo atti negoziali, la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa della notificazione; l'inizio della procedura notificatoria può preservare l'interesse del notificante contro decadenze.

  • Cass. sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14580

    Ribadisce principi concernenti la notificazione e gli effetti di questa sugli atti impositivi, in coerenza con la giurisprudenza sulla scissione.

  • Cass. n. 15298/2008

    Affermato che la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento si perfeziona per l'Amministrazione al momento della spedizione dell'atto notificando e della ricezione dello stesso da parte del contribuente; principio coerente con l'applicazione della scissione.

  • art. 1334 c.c.

    Per gli atti negoziali la norma specifica privilegia la posizione del notificato; dunque l'espansione del principio di scissione non si applica agli atti negoziali in ragione di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il principio della "scissione" della notificazione può essere applicato anche agli avvisi di accertamento tributari: gli effetti ai fini della prescrizione si valutano distintamente per il notificante e per il destinatario.
  • Se il diritto dell'Amministrazione può essere fatto valere solo mediante un atto processuale (es. emissione/notifica di avviso di accertamento/ingiunzione), l'interruzione della prescrizione si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o con la consegna/spedizione per la notificazione (ossia quando l'Amministrazione ha adempiuto all'onere di invio), e non è vanificata dal fatto che il destinatario riceva materialmente l'atto in data successiva.
  • Per atti che producono effetto solo con la conoscenza effettiva del destinatario (non processuali e non rientranti nella fattispecie precedente), l'effetto interruttivo/decadenziale può invece richiedere la ricezione effettiva dell'atto da parte del destinatario.
  • Gli atti negoziali seguono regole diverse (art. 1334 c.c.): in tali casi prevale la tutela del notificato e la scissione interpretativa è limitata.
  • Prassi consigliata per il contribuente e per l'Amministrazione: conservare e produrre prova documentale certa della consegna/spedizione dell'atto (ricevute, segnature postali, avvisi di giacenza, proof of delivery) perché essa è decisiva per valutare l'interruzione della prescrizione.

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