Cassazione Civile, Ordinanza n. 10480/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditrice)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti. Il promissario acquirente ha agito chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e l'accertamento del saldo ancora dovuto con riduzione del prezzo per il minor valore del bene. La controparte si è costituita resistendo e ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento dell'attore, con richiesta di restituzione dell'immobile e di dichiarazione di simulazione di alcuni contratti di locazione stipulati dall'attore con terzi. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione delle risultanze di fatto circa la sussistenza di un grave inadempimento imputabile ad una delle parti del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e ha osservato che il motivo mirava in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello sulla gravità dell'inadempimento e sull'apprezzamento delle prove, proponendo una lettura alternativa dei fatti e delle risultanze istruttorie. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre alla declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita
richiamato nel motivo di ricorso in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato nel motivo di ricorso in tema di gravità dell'inadempimento
richiamato per denunciare asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro formale del ricorso per cassazione
utilizzato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione conforme alla proposta
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta del ricorrente
applicato, in conseguenza della decisione conforme alla proposta, con condanna ulteriore a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito né la revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie.
- L'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle prove e della scelta delle risultanze ritenute decisive è riservato al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
- Chi agisce per l'esecuzione in forma specifica del preliminare o per contrastare una domanda di risoluzione deve allegare e provare il proprio esatto adempimento o l'assenza di un inadempimento grave a lui imputabile, non essendo sufficiente riproporre in cassazione una lettura alternativa dei fatti già scrutinati nel merito.
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