Cassazione Civile, Ordinanza n. 15111/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2014: uno nei confronti di una società per maggiori imposte dirette e IVA, sanzioni e interessi, l'altro nei confronti del socio unico per maggiore IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi, sulla base della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e costi indebitamente dedotti nell'ambito di rapporti commerciali con due fornitori (noleggio di macchine e attrezzature per ufficio, fotocopie/stampe, assistenza tecnica e adeguamento rete). L'Ufficio aveva ritenuto inesistenti le operazioni per una serie di anomalie documentali e contabili. La sentenza di appello aveva accolto i gravami dell'Agenzia, riformando la decisione favorevole ai contribuenti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto provata l'inesistenza delle operazioni; ulteriore violazione delle medesime norme per l'effettività delle operazioni; censura sulla ripartizione e sull'assolvimento dell'onere probatorio; violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1987 sulla deducibilità dei costi; violazione dell'art. 45, comma 1, d.P.R. 917/1987 sull'imputazione degli utili extracontabili al socio. Nelle more del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno depositato un accordo conciliativo fuori udienza e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti in data 24.3.2025 ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi accolto l'istanza di estinzione del processo; le spese di lite sono state regolate secondo quanto previsto dalla definizione conciliativa/istanza congiunta, nei limiti emergenti dal provvedimento. Non risulta una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, poiché il giudizio si è chiuso per sopravvenuto accordo tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come parametro della ripresa a tassazione e della prova dell'inesistenza delle operazioni.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla rettifica dell'IVA e sul fondamento della contestazione di operazioni inesistenti.
art. 109 d.P.R. n. 917/1987
Invocato per sostenere la deducibilità dei costi asseritamente inerenti e sostenuti nell'attività d'impresa.
art. 45, comma 1, d.P.R. n. 917/1987
Richiamato per contestare l'imputazione degli utili extracontabili al socio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme processuali indicate dai ricorrenti a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
Base normativa dell'accordo conciliativo fuori udienza depositato dalle parti, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando le parti depositano in cassazione un accordo conciliativo rituale e chiedono entrambe la cessazione della materia del contendere, il giudizio si estingue e la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La definizione conciliativa della lite in sede tributaria può sopravvenire anche dopo la pronuncia di appello e comporta il venir meno dell'interesse a decidere sulla fondatezza delle censure.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte si limita a prenderne atto e a regolare le spese secondo gli effetti dell'accordo o della richiesta congiunta delle parti.
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