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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15111/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2014: uno nei confronti di una società per maggiori imposte dirette e IVA, sanzioni e interessi, l'altro nei confronti del socio unico per maggiore IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi, sulla base della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e costi indebitamente dedotti nell'ambito di rapporti commerciali con due fornitori (noleggio di macchine e attrezzature per ufficio, fotocopie/stampe, assistenza tecnica e adeguamento rete). L'Ufficio aveva ritenuto inesistenti le operazioni per una serie di anomalie documentali e contabili. La sentenza di appello aveva accolto i gravami dell'Agenzia, riformando la decisione favorevole ai contribuenti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto provata l'inesistenza delle operazioni; ulteriore violazione delle medesime norme per l'effettività delle operazioni; censura sulla ripartizione e sull'assolvimento dell'onere probatorio; violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1987 sulla deducibilità dei costi; violazione dell'art. 45, comma 1, d.P.R. 917/1987 sull'imputazione degli utili extracontabili al socio. Nelle more del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno depositato un accordo conciliativo fuori udienza e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti in data 24.3.2025 ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi accolto l'istanza di estinzione del processo; le spese di lite sono state regolate secondo quanto previsto dalla definizione conciliativa/istanza congiunta, nei limiti emergenti dal provvedimento. Non risulta una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, poiché il giudizio si è chiuso per sopravvenuto accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dai ricorrenti come parametro della ripresa a tassazione e della prova dell'inesistenza delle operazioni.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla rettifica dell'IVA e sul fondamento della contestazione di operazioni inesistenti.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1987

    Invocato per sostenere la deducibilità dei costi asseritamente inerenti e sostenuti nell'attività d'impresa.

  • art. 45, comma 1, d.P.R. n. 917/1987

    Richiamato per contestare l'imputazione degli utili extracontabili al socio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme processuali indicate dai ricorrenti a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    Base normativa dell'accordo conciliativo fuori udienza depositato dalle parti, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano in cassazione un accordo conciliativo rituale e chiedono entrambe la cessazione della materia del contendere, il giudizio si estingue e la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • La definizione conciliativa della lite in sede tributaria può sopravvenire anche dopo la pronuncia di appello e comporta il venir meno dell'interesse a decidere sulla fondatezza delle censure.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte si limita a prenderne atto e a regolare le spese secondo gli effetti dell'accordo o della richiesta congiunta delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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