Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23120/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società commerciale per ottenere la revoca, ex art. 67, secondo comma, l. fall., del pagamento di euro 166.195,31 incassato da una fornitrice mediante assegno bancario il 29 gennaio 2003, nel periodo sospetto. Il pagamento era riferito a svariate forniture di articoli sportivi eseguite tra febbraio e luglio 2002, che secondo l'impostazione originaria avrebbero dovuto essere regolate con Ri.Ba. a scadenze successive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di prova della scientia decoctionis della creditrice; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello della procedura ritenendo dimostrata per presunzioni la conoscenza dello stato di insolvenza, valorizzando ritardi nei pagamenti all'interno del gruppo societario, dilazioni e sospensioni delle forniture, morosità costante della debitrice, solleciti di pagamento, corrispondenza tra le parti, notizie di stampa sulla crisi del gruppo, dati di bilancio e di borsa, nonché una perizia sullo stato del gruppo. La ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, denunciando formalmente violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma in sostanza contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale operata in appello: ha censurato il preteso ritardo dei pagamenti, la rilevanza di notizie di stampa, bilanci e dati di borsa, l'interpretazione della perizia e, con il quinto motivo, ha dedotto che la sentenza penale di condanna degli amministratori per falsificazione dei bilanci avrebbe escluso la conoscibilità del dissesto da parte di un normale fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente incardinati sulla violazione di legge, in realtà mirassero a contestare l'applicazione delle norme al caso concreto attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e un nuovo esame del merito, preclusi in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che non era stata dedotta in modo specifico la decisività di un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; peraltro, anche un eventuale travisamento di singoli documenti non avrebbe inciso sull'impianto complessivo del ragionamento presuntivo della Corte territoriale, fondato su molteplici indici convergenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    La norma è richiamata come base dell'azione revocatoria per il pagamento eseguito nel periodo sospetto, ma il ricorso non deduce un errore di interpretazione della fattispecie astratta; contesta invece l'applicazione concreta e la prova della scientia decoctionis.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza; la Corte non entra nel merito della regola, ma rileva che le censure investono la valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare gli indizi posti a base del ragionamento presuntivo; la Corte ribadisce che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è ammesso solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare insufficienza o illogicità della motivazione o chiedere una nuova lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019

    Richiamata per il principio sul raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione di legge, una mera contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per vizio motivazionale è ammissibile solo se indica uno specifico fatto storico decisivo, discusso tra le parti, completamente omesso dal giudice; non è sufficiente dolersi di una motivazione ritenuta insufficiente, illogica o di una diversa lettura dei documenti.
  • Quando l'accertamento di merito si fonda su una pluralità di indici presuntivi convergenti, l'eventuale errore su singoli elementi non è decisivo se il quadro complessivo resta idoneo a sorreggere la decisione.
  • La conoscenza dello stato di insolvenza ai fini della revocatoria può essere desunta dal giudice di merito mediante un ragionamento presuntivo fondato su molteplici circostanze fattuali, la cui valutazione è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.