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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18815/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di un conto corrente bancario assistito da apertura di credito, in cui si chiedeva la restituzione di somme asseritamente versate in eccesso per applicazione di interessi ultralegali determinati con riferimento agli usi, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e criteri di calcolo delle valute. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il correntista ha dedotto, con unico motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova in tema di prescrizione dell'azione restitutoria, e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie non sarebbe stata presente nella decisione di primo grado e che, comunque, spettava alla banca provare gli elementi dell'eccezione di prescrizione; ha inoltre contestato l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. al conto corrente affidato, assumendo che l'imputazione ai debiti per interessi possa operare solo alla chiusura del rapporto o quando il credito sia esigibile per revoca del fido o richiesta di rientro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha ribadito che, nei rapporti di conto corrente bancario assistiti da apertura di credito, l'azione di ripetizione dell'indebito relativa ad addebiti illegittimi è soggetta a prescrizione decennale che, per le rimesse aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista, decorre dalla chiusura del conto e non dalle singole annotazioni. Ha poi chiarito che, ai fini dell'eccezione di prescrizione, la banca non è tenuta a indicare una per una le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte: è sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare e la volontà di profittarne. In parallelo, il correntista che invochi la restituzione deve, quanto meno, indicare l'entità del fido concesso, perché solo così è possibile distinguere tra versamenti solutori e ripristinatori. La sentenza d'appello è stata quindi confermata e il ricorrente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento indebito rileva solo quando il versamento si traduca in una prestazione con spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens; le rimesse ripristinatorie nel conto affidato non integrano pagamento in senso giuridico.

  • art. 2697 c.c.

    L'istituto di credito che eccepisce la prescrizione non è gravato dall'onere di indicare specificamente le singole rimesse solutorie; la disciplina dell'onere probatorio non impone tale specificazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la sentenza impugnata abbia fatto falsa applicazione della norma, ritenendo non decisiva la dedotta mancanza di specificità del motivo di appello.

  • art. 1194 c.c.

    Il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi opera solo quando il versamento abbia funzione solutoria, cioè oltre il limite dell'affidamento; non opera per le rimesse ripristinatorie entro il fido.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario assistito da apertura di credito, la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è decisiva ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito: solo i versamenti che eccedono il fido costituiscono pagamento e fanno decorrere la prescrizione dalla loro effettuazione.
  • L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è validamente proposta allegando l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene; non è necessario indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte.
  • Chi agisce per la ripetizione di somme addebitate su conto affidato deve allegare elementi idonei a consentire la verifica del superamento del limite di affidamento, in particolare la misura del fido, poiché senza tale dato non è possibile stabilire la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti.
  • L'art. 1194 c.c. sull'imputazione dei pagamenti agli interessi non si applica alle rimesse che restano entro l'affidamento, poiché in quel caso manca un pagamento in senso giuridico; opera invece solo quando il saldo passivo eccede il credito accordato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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