Cassazione Penale, Sentenza n. 3930/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 4 legge n. 110/1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico. Il difensore ha articolato tre motivi: 1) difetto di motivazione e illogicità della sentenza, sostenendo che il coltello era stato rinvenuto nel vano portaoggetti lato passeggero di unauto di cui Lai era solo passeggero e che i movimenti rilevati potevano essere riconducibili al conducente; 2) violazione dellart. 533 cod. proc. pen., per inesistenza di certezza oltre ogni ragionevole dubbio sulla titolarità della detenzione dellarma; 3) mancata valutazione adeguata dellapplicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui allart. 131-bis cod. pen., con motivazione ritenuta gravemente lacunosa. La Corte ha esaminato gli atti e rilevato che le circostanze fattuali (luogo di rinvenimento del coltello, posizione del ricorrente nel veicolo, movimenti notati che potevano riferirsi anche al conducente) configuravano unaltra ricostruzione non meramente congetturale e quindi un dubbio rilevante sulla responsabilità personale del Lai.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha applicato il principio di cui allart. 533 cod. proc. pen. richiedendo che la condanna sia fondata su elementi che escludano in modo concreto e non meramente congetturale le alternative prospettate. Poiché dagli elementi di prova emergeva uninquadramento alternativo plausibile e non escluso (il coltello rinvenuto nel vano portaoggetti lato passeggero e i movimenti che potevano essere riferiti al conducente), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche l'imputato non ha commesso il fatto.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: vieta il porto fuori dalla propria abitazione di armi bianche senza giustificato motivo. Nel caso la condotta contestata era il porto di un coltello serramanico rinvenuto nel vano portaoggetti lato passeggero.
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Richiede che la condanna sia pronunciata solo quando la responsabilita dellimputato sia accertata al di la di ogni ragionevole dubbio. La Corte ha richiamato questo principio per esigere che, in presenza di una ricostruzione alternativa fondata su elementi processuali, il giudice indichi gli elementi che confermano la ricostruzione prescelta e rendono non ravvisabile il dubbio alternativo.
Disciplina la non punibilita per particolare tenuita del fatto. La difesa aveva chiesto la sua applicazione; la Corte di merito aveva rigettato con motivazione ritenuta lacunosa, ma la Suprema Corte ha risolto il ricorso annullando per non aver commesso il fatto, rendendo in concreto irrilevante la valutazione di questa causa di non punibilita.
giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014)
Principio secondo cui, in caso di prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, la condanna richiede lindividuazione di elementi che confermino la ricostruzione accolta e rendano irrilevante il dubbio derivante dallipotesi alternativa; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.
Massime di principio
- La condanna penale richiede prova della responsabilita oltre ogni ragionevole dubbio; se esiste una ricostruzione alternativa plausibile e fondata su elementi processuali, il dubbio deve essere risolto a favore dellimputato.
- Il rinvenimento dellarma in un luogo comune o in un veicolo non attribuito esclusivamente allimputato non basta di per sé a provare la sua disponibilita: servono elementi specifici che colleghino larma al soggetto (attività materiali, dichiarazioni incriminanti, chiari indizi di possesso).
- Movimenti osservati durante un controllo devono essere valutati criticamente: se possono essere riferiti anche a terzi presenti, occorre che il giudice motivi perché attribuisce la condotta proprio allimputato.
- I precedenti penali del soggetto non sostituiscono la prova del fatto; possono influire sulla valutazione della credibilita ma non possono colmare lincertezza probatoria rispetto alla titolarita della detenzione dellarma.
- La mancata o lacunosa motivazione circa lapplicazione di cause di non punibilita (es. art. 131-bis) e altre attenuanti va censurata, ma se la sentenza di merito viene annullata per non aver commesso il fatto la questione diventa in concreto irrilevante.
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