Cassazione Civile, Ordinanza n. 32553/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'azione revocatoria proposta dal fallimento di una società nei confronti della cessionaria di un contratto di leasing avente ad oggetto capannoni, cessione intervenuta nel dicembre 2008 per un prezzo rilevante. Il tribunale aveva accolto sia la revocatoria ordinaria sia quella fallimentare, ritenendo che l'atto fosse pregiudizievole per i creditori e compiuto in presenza di presupposti soggettivi e oggettivi di revocabilità, oltre che a corrispettivo sproporzionato. La corte d'appello aveva confermato la decisione almeno quanto alla revocatoria ordinaria, reputando superfluo esaminare la revocatoria fallimentare. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d'appello avesse errato nel ritenere non impugnato l'accertamento sull'eventus damni, mentre essa aveva contestato la pretesa sperequazione di prezzo; (2) ulteriore violazione delle stesse norme e vizio motivazionale, deducendo che mancassero pregiudizio ai creditori e consapevolezza del terzo, anche in ragione di ratei di leasing già pagati e miglioramenti apportati al bene; (3) violazione dell'art. 67 l.f., perché la corte avrebbe illegittimamente omesso la disamina della revocatoria fallimentare, che la ricorrente riteneva insussistente per assenza dei presupposti della revocatoria ordinaria; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di omessa pronuncia, per non avere la corte deciso sulla domanda di adempimento del residuo prezzo, che la curatela avrebbe prospettato e che la ricorrente reputava non esaminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili congiuntamente il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata anche sulla carenza di specifica censura in appello dell'eventus damni, e perché il secondo motivo mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato considerato in parte assorbito e in parte inammissibile, poiché la sentenza d'appello si era fermata al solo fondamento della revocatoria ordinaria, senza esaminare quella fallimentare, sicché la censura era eccentrica. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di interesse e generico, poiché denunciava l'omessa pronuncia su una statuizione che, per quanto comprensibile, non riguardava una domanda della ricorrente nel presente giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che l'atto dev'essere successivo al credito e a titolo oneroso, con pregiudizio alle ragioni creditorie e consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo.
art. 66 l.f.
Richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria esperita dal fallimento.
art. 67 l.f.
Richiamato come norma sulla revocatoria fallimentare; la Corte reputa la censura inammissibile perché la sentenza d'appello non ha esaminato tale azione, avendo deciso solo sulla revocatoria ordinaria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che le censure colpiscano davvero la motivazione decisiva e osserva che il secondo motivo tende a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte respinge la censura per difetto di interesse e genericità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Cass. S.U. 4315/2020
Richiamata per il principio sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, anche quando riproponga censure già svolte in appello in termini non specifici.
- La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni di merito già tratte dal giudice di appello.
- Quando la sentenza d'appello decide la controversia su una sola azione, le censure che investano un'ulteriore domanda o azione rimasta assorbita o non esaminata sono inammissibili se non si confrontano con l'effettivo contenuto decisorio della pronuncia.
- La censura di omessa pronuncia richiede interesse concreto e specificità: non è ammissibile se riguarda una statuizione non riferibile alla domanda della parte ricorrente o comunque non dedotta in termini chiari nel giudizio di legittimità.
- Ai fini della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il pregiudizio ai creditori può derivare dalla modificazione peggiorativa della consistenza patrimoniale del debitore e dalla perdita di un rilevante asset; la consapevolezza del pregiudizio può desumersi anche da elementi fattuali complessivi e dalla struttura dell'operazione.
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