Cassazione Civile, Ordinanza n. 12811/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di consulenza)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di consulenza sportiva per il pagamento di euro 20.000, richiesti come corrispettivo per servizi di consulenza/procura resi in relazione al trasferimento di un calciatore. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la controparte non fosse titolare del credito azionato e che il contratto di mandato fosse nullo per violazione di regole dell’ordinamento sportivo; in particolare deduceva il mancato deposito del mandato presso gli organi federali, l’asserita limitazione soggettiva dell’attività di agente sportivo alle sole persone fisiche e l’inesistenza di valida autorizzazione alla cessione dei diritti alla società creditrice. Con il secondo motivo contestava inoltre che si fosse verificata la condizione contrattuale che subordinava il pagamento di una ulteriore somma al riscatto/trasferimento del calciatore, sostenendo che il diritto di riscatto non era stato esercitato nei termini pattuiti e che il successivo trasferimento definitivo era intervenuto solo in una stagione successiva e con diverso titolo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e in parte infondato/in parte inammissibile il secondo: ha corretto la motivazione della sentenza impugnata chiarendo che le violazioni delle regole dell’ordinamento sportivo possono incidere sulla validità del contratto civile se ne compromettono la funzione e la meritevolezza, ma ha rilevato che le doglianze della ricorrente introducevano questioni di fatto e di novità non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; quanto alla condizione contrattuale, ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse sufficiente e che la censura mirasse in realtà a un nuovo accertamento del fatto, precluso in cassazione, oltre a prospettare questioni nuove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo e aveva riconosciuto il diritto della società resistente al pagamento del corrispettivo. Ha chiarito, in diritto, che le violazioni delle regole dell’ordinamento sportivo possono incidere sulla validità del contratto per difetto di meritevolezza della causa/funzione economico-sociale, ma ha escluso che nel caso concreto le doglianze fossero ammissibilmente prospettate e provate nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in cassazione l’accertamento di fatto sull’avveramento della condizione contrattuale, essendo la censura volta a ottenere una diversa ricostruzione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il fallimento della società ricorrente intervenuto nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
Il ricorrente che deduce un vizio fondato su fatti non emergenti dalla sentenza deve indicare specificamente gli atti e i passaggi processuali in cui tali fatti sono stati allegati e discussi.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza d’appello, confermando però il dispositivo, poiché la decisione risultava comunque conforme a diritto sul punto della meritevolezza del contratto.
È richiamato per escludere il controllo sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per non meritevolezza dell’interesse perseguito in contrasto con le regole dell’ordinamento sportivo.
Richiamato dalla ricorrente quale base della dedotta nullità del contratto.
Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di mandato.
art. 4 Regolamento Agenti Calciatori FIGC
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’attività di agente potesse essere svolta solo da persone fisiche e per contestare la cessione dei diritti alla società cessionaria.
art. 16 Regolamento Agenti Calciatori FIGC
Richiamato dalla ricorrente per lamentare il mancato deposito del contratto di mandato presso la Commissione competente.
Massime di principio
- Le violazioni delle regole dell’ordinamento sportivo non si traducono automaticamente in nullità del contratto sul piano dell’ordinamento statale, ma possono incidere sulla validità del negozio quando ne compromettano la funzione e la meritevolezza dell’interesse perseguito, specie se il contratto sia stato posto in essere in frode alle regole sportive o senza le prescritte formalità.
- In cassazione non è consentito introdurre questioni di nullità o invalidità fondate su fatti non allegati e discussi nei gradi di merito; chi deduce un simile vizio deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito, ad esempio sull’avveramento di una condizione contrattuale: se il motivo mira a contestare la ricostruzione fattuale, è inammissibile.
- Il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contraddizioni irriducibili; non è sufficiente dissentire dall’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La cessione del credito e il mandato all’incasso, se risultanti dagli atti e non specificamente contestati, sono idonei a fondare la legittimazione ad agire del soggetto che richiede il pagamento.
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