Cassazione Civile, Ordinanza n. 05601/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri convenivano in giudizio una compagnia aerea chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un ritardo di circa sette ore di un volo internazionale Roma-Malè via Mosca e dal ritardo di due giorni nella consegna del bagaglio registrato sul volo di ritorno. Il giudice di pace aveva riconosciuto, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, anche un importo per danno non patrimoniale e un importo per mancata informazione e assistenza. In appello la compagnia aerea contestava solo la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e della voce per mancata assistenza/informazione; il Tribunale accoglieva parzialmente l'appello, escludendo il danno esistenziale per mancata assistenza a terra e informazione, ma confermando un danno non patrimoniale da ritardo aereo. Nel ricorso per cassazione la compagnia deduceva: violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. sul presupposto che il danno non patrimoniale contrattuale sia risarcibile solo in presenza di lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati; violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 113, comma 2, c.p.c. per avere il Tribunale liquidato equitativamente il danno senza i presupposti; violazione dell'art. 19 della Convenzione di Montreal e dell'art. 12 del Reg. CE n. 261/2004, sostenendo che la compensazione comunitaria escludesse o limitasse il risarcimento supplementare; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese; nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente su alcuni motivi di appello e sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirava a un diverso accertamento dei fatti e non individuava specificamente l'error iuris imputato alla sentenza impugnata; ha inoltre chiarito che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non è affatto irrisarcibile in via generale. Ha respinto il secondo motivo osservando che il giudice aveva correttamente fatto ricorso alla liquidazione equitativa del quantum, una volta accertata la sussistenza del danno e la difficoltà di una precisa quantificazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non individuava adeguatamente la statuizione censurata e non coglieva la ratio decidendi, precisando altresì che l'art. 12 del Reg. CE n. 261/2004 consente, ma non impone, la detrazione della compensazione dal risarcimento supplementare. Ha ritenuto infondato il quarto motivo sulle spese, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'accoglimento ridotto di una domanda articolata in un solo capo non integra reciproca soccombenza. Ha respinto anche il quinto motivo perché in parte ripetitivo, in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato quanto a omessa pronuncia e motivazione. La compagnia ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente l'affermazione in diritto della sentenza impugnata che si assume errata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione del vizio di diritto dedotto e della statuizione censurata.
Per i danni da inadempimento contrattuale trova applicazione la regola generale del risarcimento del danno conseguenza secondo nesso causale e allegazione/prova del pregiudizio.
Non viene esclusa in generale la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale; il riferimento alla norma non comporta una lettura restrittiva tale da richiedere necessariamente la lesione di diritti inviolabili in ogni caso.
La liquidazione equitativa è ammissibile quando il danno sia accertato ma sia obiettivamente difficile o impossibile provarne con precisione l'ammontare.
La liquidazione equitativa del danno non coincide con un giudizio di equità, ma resta un giudizio di diritto con equità correttiva o integrativa.
art. 19 Convenzione di Montreal del 1999
È richiamato nel quadro della responsabilità del vettore aereo per ritardo, insieme alla disciplina interna e regolamentare sul danno risarcibile.
art. 12 Reg. CE n. 261/2004
Il giudice nazionale può detrarre dal risarcimento supplementare l'importo riconosciuto a titolo di compensazione, ma non è obbligato a farlo; il regolamento non fissa condizioni inderogabili per tale detrazione.
art. 7 Reg. CE n. 261/2004
La compensazione pecuniaria prevista dal regolamento è distinta dal risarcimento supplementare eventualmente spettante.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza, salvo le regole sulla compensazione.
La compensazione totale o parziale delle spese è possibile nei casi previsti dalla norma; la misura della compensazione non è sindacabile in cassazione nei limiti esposti dalla decisione.
La nullità per motivazione apparente o omessa pronuncia non ricorre quando l'iter logico della decisione sia percepibile e le censure siano in realtà ripetitive o non autosufficienti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Reg. CE n. 261/2004
La disciplina comunitaria sulla compensazione per ritardo/cancellazione del volo opera accanto ai criteri generali del risarcimento; il risarcimento supplementare resta regolato anche dal diritto nazionale e può essere decurtato della compensazione solo secondo le condizioni indicate dalla Corte di giustizia.
Convenzione di Montreal del 28/05/1999
Nel trasporto aereo internazionale, fuori dall'area di applicazione diretta della disciplina UE sulla compensazione, il danno risarcibile si valuta secondo i criteri generali della responsabilità contrattuale e dell'onere della prova.
Massime di principio
- Nel trasporto aereo internazionale, la compensazione pecuniaria prevista dalla disciplina europea è distinta dal risarcimento ulteriore dei danni conseguenti all'inadempimento; il giudice deve verificare caso per caso se residuino voci risarcitorie ulteriori secondo il diritto applicabile.
- Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non è in astratto irrisarcibile: la sua riconoscibilità va valutata nell'alveo della responsabilità contrattuale e non richiede, come regola generale enunciata dalla sentenza, una lettura che lo renda confinato ai soli casi di lesione di diritti inviolabili nei termini prospettati dal ricorrente.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia stato previamente accertato e che la prova del suo preciso ammontare sia difficile o impossibile; essa integra un potere di diritto del giudice, non un autonomo giudizio di equità.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente la regola di diritto applicata dal giudice di merito e la sua erroneità; non è sufficiente sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
- La deduzione di omessa pronuncia o di motivazione apparente richiede autosufficienza e precisa individuazione della statuizione censurata; non ricorre se la motivazione, pur sintetica, consente di ricostruire il percorso decisorio.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria articolata in un unico capo non integra reciprocità di soccombenza; in tale ipotesi, la tutela passa semmai per la compensazione, nei limiti di legge.
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