Cassazione Civile, Ordinanza n. 20291/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino gambiano aveva ottenuto in primo grado la protezione umanitaria, fondata sulla sua vulnerabilità soggettiva: aveva riferito di aver subito e di temere ulteriori ritorsioni ed emarginazione nel proprio contesto sociale per essersi opposto alla pratica di mutilazione genitale femminile che la famiglia intendeva imporre alla nipote. La corte d'appello ha riformato la decisione e negato la protezione, valorizzando il solo dato formale che in Gambia, dal 2015, la mutilazione genitale femminile è vietata e penalmente sanzionata, ritenendo quindi che le autorità statali fossero in grado di proteggere il richiedente. Con il primo motivo di ricorso il richiedente ha denunciato la violazione degli artt. 101, 112, 132 e 342 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello con motivazione apparente o inesistente; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007, 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, 5 t.u. imm. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stata accertata la persistente prassi locale, ancora ancorata alla tradizione, nonostante la legge repressiva, e che la vulnerabilità derivasse proprio dall'emarginazione sociale conseguente all'opposizione alla pratica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva espresso una motivazione esplicita sul punto dell'inammissibilità dell'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il diniego della protezione non poteva fondarsi sulla sola esistenza di una norma penale repressiva, poiché ciò che rileva è l'effettiva persistenza della prassi tradizionale socialmente accettata e dell'emarginazione o ritorsione verso chi vi si opponga. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la corte d'appello aveva comunque motivato espressamente sull'eccezione di inammissibilità.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato omessa pronuncia, poiché il giudice d'appello aveva deciso espressamente sulla questione.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione fosse inesistente o apparente.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla specificità dell'appello; la Corte ha condiviso il rilievo del giudice di merito circa la specificità della censura.
Richiamato nel secondo motivo in materia di protezione internazionale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della vulnerabilità non potesse arrestarsi al dato normativo formale.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha valorizzato la necessità di un accertamento concreto della situazione nel Paese di origine.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto decisiva la verifica dell'effettività della tutela statale rispetto alla pratica tradizionale dedotta.
Richiamato nel secondo motivo in tema di protezione umanitaria; la Corte ha cassato perché il diniego era fondato su presupposti solo formali e non sulla concreta situazione di vulnerabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta se il giudice di secondo grado l'ha espressamente esaminata e respinta con motivazione riconoscibile e coerente sulla specificità dei motivi.
- In materia di protezione umanitaria o comunque di valutazione della vulnerabilità, non è sufficiente il dato formale dell'esistenza di una norma repressiva nello Stato di origine: occorre verificare l'effettiva persistenza della prassi sociale o tradizionale denunciata e la concreta esposizione del richiedente a emarginazione o ritorsioni.
- La vulnerabilità soggettiva può essere integrata anche dalle conseguenze sociali dell'opposizione a pratiche tradizionali diffuse nel gruppo di appartenenza, quando tale opposizione comporti emarginazione o ostilità rilevanti.
- La motivazione del diniego di tutela è viziata quando si fonda su valutazioni meramente formali e omette l'accertamento del contesto fattuale specifico allegato dalla parte interessata.
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