Cassazione Penale, Ordinanza n. 31990/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna alla pena di giorni quindici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per un reato di omessa presentazione alla polizia giudiziaria, commesso in continuazione. Nel ricorso deduceva: a) carenza di motivazione della decisione di merito, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato l'affermazione di responsabilità; b) che le ulteriori censure erano in realtà dirette al merito della vicenda e riguardavano condotte diverse da quella specificamente contestata; c) la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., formulata in modo generico, richiamando solo le modalità dell'azione. La Cassazione rileva che la motivazione d'appello era invece puntuale, fondata su annotazioni di servizio e plurime dichiarazioni testimoniali che segnalavano la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala nelle giornate prescritte, e che la doglianza sulla particolare tenuità non confrontava le ragioni ostative valorizzate dai giudici di merito, tra cui i precedenti penali, le modalità della condotta e l'assenza di elementi attenuanti.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione in continuazione, senza ulteriori precisazioni nel testo
norma incriminatrice richiamata nella contestazione per l'omessa presentazione alla polizia giudiziaria
la richiesta di particolare tenuità è stata ritenuta apodittica e non confrontata con le ragioni ostative già esplicitate dal giudice di merito
presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca in modo meramente generico la carenza di motivazione della sentenza impugnata, quando la decisione di merito abbia invece indicato in modo puntuale gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- Non sono scrutinabili in sede di legittimità censure che, pur formalmente veicolate come vizi motivazionali o violazioni di legge, si risolvano in contestazioni di merito o in riferimenti a condotte diverse da quelle oggetto della specifica imputazione.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi concretamente con gli elementi valorizzati dai giudici di merito ai fini dell'esclusione della particolare tenuità; una mera evocazione delle modalità della condotta è insufficiente quando vi siano precedenti penali, modalità espressive di disvalore e assenza di elementi attenuanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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