Cassazione Penale, Ordinanza n. 31922/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. Con il ricorso ha dedotto il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare e motivare su tale causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati. Ha inoltre affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia. Poiché il ricorso denunciava solo un preteso difetto motivazionale sulla particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
previo accordo delle parti
nel patteggiamento in appello il giudice decide sulla base dell'accordo e il ricorso per cassazione è limitato a censure sulla volontà, sul consenso del PM o sulla difformità della decisione rispetto al concordato
nel giudizio definito con concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediato rilievo, poiché l'impugnazione devolve solo i motivi non rinunciati
la proposizione del ricorso in violazione dei limiti di ammissibilità comporta la declaratoria di inammissibilità
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice oggetto della sentenza di primo grado e della successiva rideterminazione della pena
ha reintrodotto il patteggiamento in appello
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice di secondo grado non si estende automaticamente alla verifica del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile soltanto per contestare vizi della formazione del consenso, l'assenza del consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice difforme rispetto all'accordo.
- Una censura che riguardi esclusivamente il difetto di motivazione sulla particolare tenuità del fatto non rientra, di per sé, nei motivi deducibili avverso la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., se non accompagnata da un vizio riconducibile ai limiti specifici del concordato.
- L'impugnazione proposta oltre i limiti legali di ammissibilità è dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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