Cassazione Penale, Ordinanza n. 31924/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il difensore di una persona già condannata con quattro sentenze irrevocabili ha chiesto al tribunale, in sede esecutiva, l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quei giudicati. Il tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la distanza cronologica tra i fatti, l'occasionalità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale e la diversità dei luoghi di commissione. Con il ricorso per cassazione si censurava tale diniego, ma il motivo è stato ritenuto generico perché si limitava a contestare l'esito della decisione senza confutare in modo specifico le ragioni poste a base del rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di continuazione, la verifica dell'unicità del disegno criminoso è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione. Nel caso concreto, il motivo non confrontava le argomentazioni del tribunale, limitandosi a una critica generica del diniego. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente quale disciplina della continuazione nei reati; l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è valutato come questione di fatto rimessa al giudice di merito
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto affidato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione del diniego è mancante o manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della decisione impugnata: una critica meramente assertiva o generica è inidonea a superare il controllo di legittimità.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, possono assumere rilievo elementi come la distanza temporale tra i fatti, l'occasionalità delle condotte e la diversità dei luoghi di commissione, quali indici contrari all'unicità del programma criminoso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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