Cassazione Penale, Ordinanza n. 31921/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'esame di una nuova istanza meramente reiterativa di una già rigettata, priva di elementi nuovi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di Assise d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. nell'interesse dell'assistito. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto l'istanza una mera riproposizione di una richiesta identica già rigettata in precedenza il 14.12.2023. Nel ricorso si contestava tale conclusione e si deduceva altresì che la precedente istanza non fosse compresa negli atti valutati dal giudice dell'esecuzione; la Corte di cassazione rileva però che il ricorso non indica alcun elemento di novità rispetto alla precedente domanda e che lo stesso difensore ammette di non essere a conoscenza del precedente rigetto quando ha formulato la seconda richiesta.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Regola la possibilità per il giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato; l'istanza reiterativa, se priva di elementi nuovi rispetto a una già rigettata, può essere dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, una nuova istanza ex art. 671 c.p.p. non può essere utilmente riproposta se riproduce pedissequamente una richiesta già rigettata e non allega elementi di novità idonei a giustificarne il riesame.
- Chi propone una seconda istanza deve indicare in modo specifico le ragioni nuove rispetto alla precedente decisione; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata e il ricorso è inammissibile.
- Non è consentito lamentare la mancata considerazione di un precedente atto che provenga dalla stessa parte e che, per ciò stesso, doveva esserle noto.
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