Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il merito del reclamo sul permesso premio, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal detenuto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il diniego di un permesso premio. La Corte non è entrata nel merito della richiesta di permesso, ma ha rilevato un vizio formale del ricorso: dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere presentato dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
La disposizione, come modificata, rileva nel senso che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. nel senso della necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso ex art. 613 c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato e dispone la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina codicistica.
Come è indicizzato
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