Cassazione Penale, Ordinanza n. 31925/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. Il ricorso lamentava difetto di motivazione: da un lato, sulla quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite unificati dal vincolo della continuazione; dall'altro, sulla diversità degli aumenti applicati a reati della stessa tipologia, ritenuta ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le doglianze. Quanto alla quantificazione degli aumenti, ha escluso il difetto di motivazione perché il provvedimento richiamava i parametri dell'art. 133 c.p., in particolare la capacità a delinquere desunta da quantità e qualità delle violazioni, consentendo un controllo effettivo del percorso logico-giuridico seguito. Quanto alla diversità degli aumenti per reati omogenei, ha ritenuto la motivazione congrua, osservando che il minor incremento riguardava una cessione di 7 grammi di cocaina, mentre gli altri due reati in materia di stupefacenti concernevano cessioni di quantitativi molto maggiori, almeno 200 grammi in un caso e 65 grammi nell'altro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I parametri di commisurazione della pena, in particolare la capacità a delinquere desunta da quantità e qualità delle violazioni, possono sorreggere la motivazione sull'entità degli aumenti per continuazione.
La disciplina della continuazione tra reati è il tema sostanziale oggetto della richiesta esecutiva, con valutazione degli aumenti di pena per i reati-satellite.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il giudice può motivare la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione facendo riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., purché la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico seguito.
- Non è viziata da carenza motivazionale la decisione che applichi aumenti di pena diversi a reati della stessa specie quando la diversità sia giustificata dalla differente gravità concreta delle singole condotte, anche in termini di quantità della sostanza o dell'oggetto materiale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in contestazioni manifestamente infondate sulla motivazione del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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