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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09343/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per una violazione dell'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, relativa allo svolgimento non autorizzato dell'attività di parcheggiatore. Nel ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata o insufficiente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, osservando che la responsabilità era stata fondata su un quadro fattuale preciso, desunto anche dagli accertamenti della polizia giudiziaria, secondo cui il soggetto dava indicazioni agli utenti su dove parcheggiare, vigilava sulle auto in sosta e richiedeva il pagamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato la reiterazione delle condotte anche dopo il fatto oggetto di processo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità il primo motivo perché volto a riproporre questioni di merito già valutate con motivazione logica e coerente. Ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, ribadendo che è sufficiente la motivazione basata sugli elementi ritenuti decisivi, nella specie la reiterazione delle condotte. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, cod. strada

    norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa allo svolgimento non autorizzato dell'attività di parcheggiatore.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente con riferimento alle attenuanti generiche, il cui diniego può essere motivato indicando solo gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
  • Il vizio di motivazione sulla responsabilità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia ricostruito coerentemente la condotta sulla base degli elementi probatori acquisiti.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia congrua e non manifestamente illogica, anche se non dia conto analiticamente di ogni dato prospettato dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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