Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due imbarcazioni sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Dopo la sentenza irrevocabile che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e annullato la confisca delle imbarcazioni, il giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere su una richiesta di chiarimenti finalizzata a individuare l'avente diritto alla restituzione dei beni, rilevando che, nel frattempo, le imbarcazioni erano state assoggettate a sequestro di prevenzione da parte del Tribunale di Roma. L'imputato ha ricorso deducendo violazione di legge e violazione del diritto alla restituzione dei beni dissequestrati: ha lamentato di non avere ricevuto notizia della vendita di una delle imbarcazioni da parte dell'amministratore giudiziario; ha sostenuto che non ricorrevano i presupposti per la permanenza degli effetti del sequestro ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen.; ha affermato di avere comunque interesse a impugnare il provvedimento che aveva omesso di provvedere sulla restituzione dell'imbarcazione venduta, anche se non più nella sua proprietà, poiché l'illegittimità della mancata restituzione gli arrecava comunque pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze, ma ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, giudice competente a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di beni sequestrati. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento de plano o comunque contro la decisione del giudice dell'esecuzione sulla restituzione non è il rimedio immediato: deve prima proporsi opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione, e solo contro la decisione resa sull'opposizione è esperibile ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
È il reato presupposto del procedimento in cui erano stati disposti il sequestro preventivo e la successiva discussione sulla restituzione dei beni.
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come titolo di responsabilità penale definitivamente confermato dalla precedente decisione di legittimità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la permanenza degli effetti del sequestro è prevista solo in caso di confisca disposta con sentenza di condanna.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla restituzione dei beni sequestrati.
Prevede che il giudice dell'esecuzione provveda senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato; contro tale ordinanza è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice.
Richiamato per affermare la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla restituzione dei beni sequestrati, con applicazione del procedimento di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.
Norma processuale invocata nel ricorso tra quelle violate, ma non oggetto di autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento.
Norma processuale invocata nel ricorso tra quelle violate, senza specifica distinta interpretazione nella decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di gestione e vendita dei beni sequestrati.
Massime di principio
- In materia di restituzione dei beni sequestrati, quando il giudice dell'esecuzione provvede sulla concreta individuazione dell'avente diritto o sulle modalità attuative della restituzione, la decisione va assunta nel modulo dell'art. 667, comma 4, c.p.p., cioè senza formalità.
- Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa in materia di restituzione dei beni sequestrati è necessario proporre opposizione allo stesso giudice; il ricorso per cassazione è esperibile solo avverso la decisione resa sull'opposizione.
- Se un ricorso per cassazione investe direttamente un provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate, il rimedio deve essere conservato e riqualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La riqualificazione come opposizione opera anche quando il giudice dell'esecuzione abbia adottato irritualmente le forme dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p., poiché tale irregolarità non trasforma il rimedio esperibile in ricorso immediato per cassazione.
- L'istanza di restituzione di beni sequestrati in un procedimento definito con sentenza irrevocabile rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione; eventuali provvedimenti successivi di sequestro di prevenzione non escludono, di per sé, la necessità di seguire il corretto rimedio impugnatorio contro la decisione sulla restituzione.
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