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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione, pur formalmente proposta come ricorso per cassazione, investisse in realtà censure di merito e di rivalutazione del materiale probatorio, quindi non consentite nei termini prospettati. Ha pertanto convertito il ricorso in appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva assolto l'imputato dal reato di falsa testimonianza ascrittogli in concorso con un correo, il quale, in un separato procedimento, era stato ammesso alla prova per il medesimo fatto e risultava avere istigato l'imputato a rendere dichiarazioni mendaci. Il ricorso deduceva violazione di legge, in riferimento all'art. 192 c.p.p., e omessa motivazione sulla rilevanza della falsa testimonianza del correo e sul fatto che tale soggetto, essendo stato riconosciuto autore dell'istigazione, avrebbe dovuto condurre all'affermazione del concorso dell'imputato nel reato. La doglianza investiva, in sostanza, la valutazione delle emergenze processuali e la tenuta della motivazione assolutoria.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    È il reato oggetto di contestazione, ossia la falsa testimonianza ascritta all'imputato in concorso con altro soggetto.

  • art. 192 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte precisa che il motivo, così formulato, tende in realtà a una rilettura del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Quando un'impugnazione formalmente proposta come ricorso per cassazione perviene fuori dai casi consentiti ma l'errore dipende da una non corretta individuazione del mezzo di impugnazione, può operare la conversione in appello.
  • La conversione non è ammessa se dall'atto emerge la volontà di sollecitare un sindacato di legittimità su censure che in realtà mirano a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze di merito.
  • Il vizio di mancanza di motivazione, rilevante ai fini del controllo di legittimità, coincide solo con l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non con una motivazione ritenuta erronea o insufficiente perché frutto di una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Una censura che si fondi sulla denunciata illogicità della motivazione, ma in concreto richieda una rivalutazione delle emergenze processuali, non integra un vizio deducibile come mancanza di motivazione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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