Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari di Torino aveva applicato, su richiesta delle parti ai sensi del patteggiamento, una pena concordata all'imputato per rapina aggravata in concorso e riunione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, con unificazione sotto il vincolo della continuazione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p., ritenute prevalenti sulle aggravanti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, lamentando in modo generico il difetto di argomentazioni logiche a sostegno della decisione sulla responsabilità e sulla misura della pena. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, l'accordo tra imputato e pubblico ministero copre la qualificazione giuridica, la sussistenza e il concorso delle circostanze e la determinazione della pena; pertanto non è consentito rimettere in discussione in cassazione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, salvo che la qualificazione giuridica sia palesemente eccentrica rispetto al fatto contestato, evenienza qui esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non fossero proponibili perché dirette a contestare profili già coperti dall'accordo di patteggiamento recepito dal giudice. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità poteva essere dichiarata de plano, poiché la qualificazione giuridica dei fatti non risultava palesemente eccentrica rispetto alla condotta descritta in imputazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il patteggiamento è un meccanismo negoziale in cui imputato e pubblico ministero concordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sul bilanciamento e sulla pena; il giudice verifica solo l'esattezza degli aspetti giuridici e la congruità della pena.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
richiamata quale circostanza attenuante riconosciuta e ritenuta prevalente sulle aggravanti nel patteggiamento.
disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si applica il principio per cui l'imputato non può poi contestare in cassazione i profili già oggetto dell'accordo.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla sussistenza delle circostanze e sulla misura della pena limita il sindacato successivo dell'imputato, che non può rimettere in discussione in cassazione i profili oggettivi o soggettivi della contestazione.
- La motivazione del giudice sull'applicazione della pena su richiesta delle parti non deve ricostruire in modo pieno la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la ricostruzione del fatto è in larga misura affidata alla non contestazione delle risultanze d'indagine da parte dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche sulla logicità della motivazione o sulla responsabilità, senza indicare una qualificazione giuridica palesemente eccentrica rispetto al fatto descritto in imputazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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