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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., per i reati di rapina e lesioni personali aggravate, unificati dal vincolo della continuazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche, aumento per la continuazione e riduzione per il rito. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo genericamente la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, richiamando però una previsione normativa non pertinente rispetto ai vizi deducibili nel rito applicato. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativi e non per censure di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ha precisato che, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sono deducibili solo i vizi della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; sono invece esclusi i vizi di motivazione, compresa la sua mancanza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento e della pena concordata tra le parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; esclude i vizi di motivazione

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in modo non pertinente; la Corte osserva che i vizi motivazionali deducibili sono quelli previsti dalla norma ma non nel caso del patteggiamento, per effetto della disciplina speciale

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    consente la delibazione dell'inammissibilità senza formalità, con procedura de plano

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    ha ristretto i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere fondato su censure attinenti alla motivazione della decisione.
  • Nel rito del patteggiamento la disciplina speciale sui mezzi di impugnazione prevale sulla generale deducibilità dei vizi di motivazione prevista per il ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi e, conseguentemente, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che vi siano elementi per escludere la sua colpa.
  • La deduzione di motivi non consentiti dalla legge integra un ricorso proposto fuori dai casi previsti e non può essere convertita in una valida censura solo perché formalmente richiamata una norma sulle nullità o sui vizi di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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