Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento principale l'imputato aveva chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, offrendo a titolo risarcitorio euro 25.000 nei confronti della parte civile. Il Tribunale di Torino rigettava la richiesta ritenendo non congrua l'offerta, anche in ragione di dubbi sulla effettiva consistenza patrimoniale dell'imputato. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva violazione di legge in relazione all'art. 168-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito aveva ignorato gli accertamenti patrimoniali che attestavano l'impossibilità di versare una somma maggiore e aveva formulato considerazioni meramente ipotetiche e gratuite sulla presunta disponibilità economica dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è impugnabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; il ricorso per cassazione è previsto dall'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. solo per il provvedimento che accolga la richiesta e disponga la sospensione del procedimento. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non essendo emersa una causa di inammissibilità priva di colpa.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.
norma invocata dal ricorrente quale parametro della richiesta di messa alla prova e della valutazione di congruità dell'offerta risarcitoria.
art. 464-quater, comma 7, c.p.p.
il ricorso per cassazione riguarda solo il provvedimento che accoglie la richiesta e dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, non anche l'ordinanza di rigetto.
art. 586 c.p.p.
l'ordinanza di rigetto della messa alla prova è impugnabile unitamente alla sentenza di primo grado.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, della somma alla cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma deve essere fatta valere con l'impugnazione contro la sentenza di primo grado.
- Il ricorso per cassazione previsto in materia di messa alla prova riguarda soltanto il provvedimento concessivo che dispone la sospensione del procedimento, non quello reiettivo.
- Quando il ricorso è proposto avverso un provvedimento non immediatamente impugnabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
- La condanna alla somma in favore della cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che facciano ritenere che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
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