Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti per i reati a lui ascritti. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non può investire tale profilo se non nei limiti tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di patteggiamento, l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è consentita solo per le ipotesi di violazione di legge espressamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile il vizio relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., neppure se la sentenza contiene una motivazione sugli elementi di prova considerati dal giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
invocato dal ricorrente per sostenere la mancata verifica di cause di proscioglimento; la Corte esclude la deducibilità di tale doglianza nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento nei limiti prospettati.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
norma che, nel patteggiamento, limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge previsti espressamente dalla disciplina speciale.
- Non è ammissibile dedurre, come vizio di legittimità avverso il patteggiamento, la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la censura non rientri nelle ipotesi tassative di impugnazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di inammissibilità rilevati.
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