Sentenza del 31/03/2015 n. 6498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi dell'anno 2003, dei costi sostenuti dal contribuente per l'acquisto di fiori da imprese residenti in Ecuador, Paese incluso nella black list fiscale. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione tali costi perché nella dichiarazione dei redditi non erano stati indicati separatamente, come richiesto dall'art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del TUIR. Il contribuente sosteneva invece che le operazioni fossero effettive e economicamente convenienti. L'Agenzia contestava inoltre che la CTR avesse ritenuto provate le condizioni per superare la presunzione di indeducibilità sulla base di elementi generici, quali bonifici, bolle doganali e il fatto che l'Ecuador fosse un importante esportatore mondiale di fiori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse introdotto una domanda nuova in appello, ma avesse soltanto sviluppato argomenti già compresi nell'accertamento. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva motivato in modo insufficiente: non aveva verificato concretamente né l'effettiva attività commerciale delle imprese estere né l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. Il semplice riferimento alla rilevanza dell'Ecuador nel commercio mondiale dei fiori e a documenti attestanti l'esistenza delle transazioni non era sufficiente. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del TUIR
Ai fini della deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata era richiesta la separata indicazione dei relativi ammontari nella dichiarazione dei redditi e la prova di specifiche esimenti.
La norma introduceva una presunzione di indeducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi black list, superabile mediante la dimostrazione di almeno una delle esimenti previste: l'effettiva e prevalente attività commerciale dell'impresa estera oppure l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Divieto di proporre domande nuove nel giudizio d'appello tributario.
Il divieto non impedisce di sviluppare in appello nuovi argomenti a sostegno di una domanda già contenuta nell'atto impositivo, purché non venga ampliato il thema decidendum né venga introdotta una domanda diversa.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione è stata richiamata dal contribuente con riferimento ai requisiti e al contenuto dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto che l'accertamento contenesse già il riferimento alle condizioni necessarie per superare la presunzione di indeducibilità.
Massime di principio
- Per dedurre costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non è sufficiente dimostrare che le operazioni siano formalmente avvenute: occorre provare concretamente almeno una delle esimenti previste dalla legge.
- La prova deve riferirsi alle specifiche imprese estere e alle singole operazioni, non a caratteristiche generali del Paese di provenienza o al suo ruolo economico nel settore.
- Bonifici bancari, fatture e bolle doganali possono dimostrare l'esistenza materiale delle transazioni, ma non provano automaticamente l'effettiva attività commerciale dell'impresa estera né la convenienza economica dell'operazione.
- La convenienza economica deve essere dimostrata con elementi concreti e comparativi, non con affermazioni generiche o formulate in termini dubitativi.
- Nel processo tributario d'appello è possibile sviluppare nuovi argomenti o mere difese se la questione era già contenuta nell'atto impositivo; è invece vietato introdurre una domanda realmente nuova.
- Una sentenza tributaria deve spiegare puntualmente perché ritiene raggiunta la prova delle esimenti: una motivazione generica o basata su fatti notori non verificati può comportare la cassazione con rinvio.
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