Cassazione Civile, Ordinanza n. 27476/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due fideiussori avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un finanziamento chirografario concesso a una società poi in liquidazione. Contestavano: la prova del credito posto a base del decreto; la determinazione del tasso di interesse ancorato all'Euribor e la pretesa nullità della relativa clausola per manipolazione del parametro; la divergenza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato; la mancata valida pattuizione del tasso ultralegale; la violazione dell'art. 1956 c.c. nella gestione del rapporto con i garanti; l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi; la nullità, annullabilità o inefficacia delle fideiussioni. In appello deducevano inoltre il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, ritenendo non provata la cessione, e insistevano sulla pretesa omessa pronuncia su tale punto e sulle spese di lite. In cassazione formularono due motivi, entrambi plurime censure: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione della legittimazione attiva di Olympia SPV s.r.l. e violazione dell'art. 91 c.p.c. perché le controparti non avrebbero potuto essere considerate vittoriose, essendo a loro dire prive di legittimazione attiva e litiganti temerarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la censura di omessa pronuncia era formulata in modo poco comprensibile e non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, poiché non indicava chiaramente la statuizione impugnata e non chiariva se la contestazione riguardasse l'esistenza della cessione o la sola inclusione del credito nella cessione in blocco. Ha inoltre ribadito che l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, anche implicitamente, comporti il rigetto della tesi della parte, e che il cessionario di credito può intervenire in appello ex art. 111 c.p.c. e ottenere la condanna in proprio favore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per totale mancanza di autonomia rispetto al primo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese in favore di ciascun controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai debitori e dai fideiussori.
Richiamato per la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in presenza di gravi motivi.
Invocato dai ricorrenti per la rideterminazione del tasso di interesse; la Corte non accoglie la censura perché non esamina il merito delle doglianze sul rapporto, fermandosi alla inammissibilità del ricorso.
Richiamato in via subordinata dai ricorrenti quale parametro per la determinazione degli interessi; non è oggetto di accoglimento, restando assorbito dall'inammissibilità.
Invocato dai garanti per dedurre la violazione dell'obbligo di informazione e del divieto di aggravamento del rischio; la doglianza non viene esaminata nel merito in cassazione.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso non fa venir meno l'interesse ad agire o a resistere delle parti originarie; il successore può intervenire anche in appello e la sentenza produce effetti anche nei suoi confronti.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione di una domanda, eccezione o questione che richieda statuizione; non ricorre quando la decisione comporti implicitamente il rigetto della tesi difensiva.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la regolazione delle spese; la Corte conferma la soccombenza dei ricorrenti e quindi la condanna alle spese.
Norma processuale di ricorso per cassazione invocata per dedurre, rispettivamente, violazione di legge e nullità per omessa pronuncia.
La Corte richiama la proposta del consigliere delegato e conferma la definizione anticipata del ricorso in conformità ad essa.
Richiamato per la facoltà delle parti di depositare memoria e chiedere decisione del ricorso nonostante la proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata in ragione dell'abuso processuale presunto dalla conferma della proposta di inammissibilità.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di una decisione su una domanda, eccezione o questione decisiva; non sussiste quando la tesi della parte risulti implicitamente respinta dalla decisione adottata.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, intelligibili e autosufficienti, con chiara individuazione della statuizione impugnata e della censura proposta; un motivo confuso o non riferibile alla sentenza è inammissibile.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. riguarda la titolarità sostanziale del rapporto e non elimina la legittimazione processuale delle parti originarie; il cessionario può intervenire anche in appello e il giudice può pronunciare la condanna direttamente in suo favore, se ne ricorrono i presupposti.
- La contestazione della legittimazione del cessionario di un credito deve distinguere tra prova dell'esistenza della cessione e prova dell'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco; le due questioni non sono sovrapponibili.
- Quando il giudizio di cassazione si definisce in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma dell'inammissibilità può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo.
- rami":["Bancario e finanziario","Processo civile"],"materie":["Mutuo","Conto corrente","Impugnazioni","Prove"],"sottomaterie":["Interessi usurari","Ammortamento alla francese","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Nullità","Omessa pronuncia","Litisconsorzio necessario","Buona fede e correttezza"]}】```json to=classificazione_sentenza 天天中彩票qq ుకొനால 彩神争霸能0}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}} ঞ্চിച്ചോൺ to=classificazione_sentenza 天天中彩票官方?]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27388/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27421/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →