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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27476/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due fideiussori avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un finanziamento chirografario concesso a una società poi in liquidazione. Contestavano: la prova del credito posto a base del decreto; la determinazione del tasso di interesse ancorato all'Euribor e la pretesa nullità della relativa clausola per manipolazione del parametro; la divergenza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato; la mancata valida pattuizione del tasso ultralegale; la violazione dell'art. 1956 c.c. nella gestione del rapporto con i garanti; l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi; la nullità, annullabilità o inefficacia delle fideiussioni. In appello deducevano inoltre il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, ritenendo non provata la cessione, e insistevano sulla pretesa omessa pronuncia su tale punto e sulle spese di lite. In cassazione formularono due motivi, entrambi plurime censure: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione della legittimazione attiva di Olympia SPV s.r.l. e violazione dell'art. 91 c.p.c. perché le controparti non avrebbero potuto essere considerate vittoriose, essendo a loro dire prive di legittimazione attiva e litiganti temerarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la censura di omessa pronuncia era formulata in modo poco comprensibile e non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, poiché non indicava chiaramente la statuizione impugnata e non chiariva se la contestazione riguardasse l'esistenza della cessione o la sola inclusione del credito nella cessione in blocco. Ha inoltre ribadito che l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, anche implicitamente, comporti il rigetto della tesi della parte, e che il cessionario di credito può intervenire in appello ex art. 111 c.p.c. e ottenere la condanna in proprio favore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per totale mancanza di autonomia rispetto al primo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese in favore di ciascun controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai debitori e dai fideiussori.

  • art. 649 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in presenza di gravi motivi.

  • art. 1284 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per la rideterminazione del tasso di interesse; la Corte non accoglie la censura perché non esamina il merito delle doglianze sul rapporto, fermandosi alla inammissibilità del ricorso.

  • art. 117 TUB

    Richiamato in via subordinata dai ricorrenti quale parametro per la determinazione degli interessi; non è oggetto di accoglimento, restando assorbito dall'inammissibilità.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato dai garanti per dedurre la violazione dell'obbligo di informazione e del divieto di aggravamento del rischio; la doglianza non viene esaminata nel merito in cassazione.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non fa venir meno l'interesse ad agire o a resistere delle parti originarie; il successore può intervenire anche in appello e la sentenza produce effetti anche nei suoi confronti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione di una domanda, eccezione o questione che richieda statuizione; non ricorre quando la decisione comporti implicitamente il rigetto della tesi difensiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la regolazione delle spese; la Corte conferma la soccombenza dei ricorrenti e quindi la condanna alle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale di ricorso per cassazione invocata per dedurre, rispettivamente, violazione di legge e nullità per omessa pronuncia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la proposta del consigliere delegato e conferma la definizione anticipata del ricorso in conformità ad essa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la facoltà delle parti di depositare memoria e chiedere decisione del ricorso nonostante la proposta di definizione accelerata.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata in ragione dell'abuso processuale presunto dalla conferma della proposta di inammissibilità.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di una decisione su una domanda, eccezione o questione decisiva; non sussiste quando la tesi della parte risulti implicitamente respinta dalla decisione adottata.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, intelligibili e autosufficienti, con chiara individuazione della statuizione impugnata e della censura proposta; un motivo confuso o non riferibile alla sentenza è inammissibile.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. riguarda la titolarità sostanziale del rapporto e non elimina la legittimazione processuale delle parti originarie; il cessionario può intervenire anche in appello e il giudice può pronunciare la condanna direttamente in suo favore, se ne ricorrono i presupposti.
  • La contestazione della legittimazione del cessionario di un credito deve distinguere tra prova dell'esistenza della cessione e prova dell'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco; le due questioni non sono sovrapponibili.
  • Quando il giudizio di cassazione si definisce in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma dell'inammissibilità può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo.
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