Sentenza n. 1519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 21146/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell'insegnamento in Italia, di un titolo di abilitazione conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della docente contro il diniego di riconoscimento del titolo estero. Il diniego era fondato principalmente sulla mancata produzione dell'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, attestante la disciplina insegnabile e la fascia d'età degli alunni, sulla mancata documentazione relativa alla durata legale dei percorsi formativi Nivel I e Nivel II e sull'assenza di apostille o altra legalizzazione delle certificazioni. L'appello deduceva: violazione degli artt. 45 e 49 TFUE, contestando l'applicabilità di tali disposizioni oltre alla direttiva 2005/36/CE; omessa considerazione delle differenze tra gli ordinamenti italiano e romeno e del diverso valore della laurea in Italia; violazione dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, per la distinzione tra attestato di competenza e titolo di formazione; erroneità della sentenza quanto alla rilevanza dell'assenza di apostille; erroneità della possibilità di ricorrere a misure compensative in mancanza dell'Adeverinta; mancata sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia UE; violazione dell'art. 51 della direttiva 2005/36/CE e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, nonché del principio di autoresponsabilità della richiedente per la mancata produzione della documentazione completa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento del diniego. Il Ministero non aveva svolto alcuna valutazione comparativa tra la formazione conseguita in Romania e quella prevista dall'ordinamento italiano, limitandosi a contestare carenze formali e istruttorie. L'assenza di apostille non costituiva adeguata ragione di diniego ed era stata correttamente ritenuta inconsistente dal TAR. Quanto all'Adeverinta, la richiedente aveva comprovato di essersi attivata per ottenerla e l'aveva successivamente acquisita; il Ministero, dopo avere assegnato un termine di soli trenta giorni con il preavviso di rigetto, aveva illegittimamente negato la proroga richiesta, impedendo in concreto l'integrazione documentale. Tale condotta violava i principi di buona fede e correttezza dell'amministrazione, considerato anche che i termini procedimentali non erano perentori e che la riedizione dell'istanza avrebbe inutilmente duplicato il procedimento. La durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II avrebbe potuto essere accertata d'ufficio, anche mediante richiesta di conferma alle autorità romene. Il principio di autoresponsabilità non era applicabile, poiché la richiedente si era diligentemente attivata per procurarsi la documentazione. La questione sulla sospensione impropria era comunque superata dalla sopravvenuta decisione della Corte di giustizia UE e, in ogni caso, risultava irrilevante, essendo sufficienti i vizi procedimentali. Le questioni sostanziali sulla necessità dell'Adeverinta sono state ritenute superflue o, comunque, improcedibili per l'avvenuto rilascio dell'attestazione. Il Ministero dovrà riesaminare l'istanza alla luce della documentazione acquisita, verificando il contenuto della formazione estera secondo i principi dell'Adunanza Plenaria nn. 19-22 del 2022 e della Corte di giustizia UE. È stato richiamato l'effetto conformativo della sentenza di annullamento. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'appellata.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
Il Ministero ne contestava l'applicabilità alla fattispecie, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo decisive le illegittimità istruttorie e procedimentali.
direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento del titolo estero deve essere preceduto dalla verifica del contenuto della formazione conseguita e dal confronto con la formazione richiesta dall'ordinamento italiano; le questioni sostanziali sono state rimesse al riesame amministrativo.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Il motivo relativo alla distinzione tra attestato di competenza e titolo di formazione non è stato esaminato in modo decisivo, poiché l'annullamento del diniego è stato fondato sui deficit istruttori e procedimentali.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
Il motivo relativo agli obblighi documentali della richiedente non è stato accolto; il principio di autoresponsabilità non opera quando l'interessata si sia concretamente attivata per ottenere la documentazione e l'amministrazione abbia illegittimamente impedito l'integrazione.
Richiamati dal Ministero a sostegno dell'onere documentale della richiedente; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque illegittimo il diniego per carenze istruttorie e per la mancata concessione di un termine adeguato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di agire secondo buona fede e correttezza; viola tali principi la condotta dell'amministrazione che, dopo una prolungata inerzia, assegni un termine non prorogabile di soli trenta giorni per produrre documenti acquisibili soltanto presso autorità estere e poi neghi il riconoscimento per la loro mancata produzione.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale richiamato nell'appello non imponeva la sospensione del giudizio, sia perché la questione era stata successivamente definita dalla Corte di giustizia UE, sia perché le censure procedimentali erano già sufficienti a decidere la controversia.
Il TAR aveva richiamato la propria precedente giurisprudenza per motivare la decisione; il Consiglio di Stato ha comunque confermato la sentenza sulla base delle autonome carenze istruttorie accertate.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all'estero, l'amministrazione non può respingere l'istanza limitandosi a rilevare carenze formali o documentali senza svolgere una valutazione comparativa effettiva tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale.
- Viola i principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 l'amministrazione che, dopo una prolungata inerzia, assegni al privato un termine breve e non prorogabile per acquisire documenti presso autorità estere e poi rigetti l'istanza per la loro mancata produzione, quando il privato abbia tempestivamente chiesto una dilazione e si sia attivato per ottenere la documentazione.
- Quando la documentazione mancante riguarda dati verificabili presso l'autorità estera o ricavabili dai documenti già prodotti, l'amministrazione deve utilizzare, ove necessario, i propri poteri istruttori d'ufficio e non può fondare automaticamente il diniego sull'inerzia documentale del richiedente.
- Il principio di autoresponsabilità del privato non giustifica il diniego quando il richiedente abbia dimostrato di essersi concretamente attivato per acquisire il documento mancante e l'amministrazione abbia illegittimamente impedito o reso inutilmente difficile l'integrazione istruttoria.
- L'annullamento del diniego per vizi istruttori e procedimentali impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza secondo l'effetto conformativo della sentenza, tenendo conto della documentazione successivamente acquisita e svolgendo la valutazione sostanziale richiesta dalla disciplina nazionale ed europea.
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