Cassazione Civile, Sentenza n. 1005/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) omissione del giudice sull'eccezione d'ufficio relativa alla carenza di legittimazione ad causam di Equitalia Servizi di Riscossione dopo il 1° luglio 2017 per l'estinzione ex d.l. 22/10/2016 n.193; 2) omissione di pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di inammissibile costituzione in giudizio dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro ai sensi dell'art.11 d.lgs. 546/1992 nella versione modificata, poiché l'agente dovrebbe stare in giudizio direttamente o tramite struttura sovraordinata; 3) omissione di valutazione sul disconoscimento della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle esattoriali agli originali e mancanza di correlazione tra relate e cartelle; 4) omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti tributari recati dalle cartelle impugnate e sull'assenza di atti interruttivi.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta le prime due censure e accoglie parzialmente la terza e la quarta. Precisando che la soppressione delle società del gruppo Equitalia e il subentro per legge dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione determinano continuità sostanziale del rapporto di riscossione e del processo, la Corte esclude la necessità di pronunciare la carenza di legittimazione e conferma la validità del mandato difensivo conferito all'avvocato di Equitalia (perpetuatio dell'ufficio) salvo sostituzione. Tuttavia la Corte ritiene che la CTR non abbia adeguatamente esaminato la contestazione circa la conformità delle copie delle relate agli originali e non si sia pronunciata sull'eccezione di prescrizione e sulla correlazione tra intimazioni e cartelle (atti interruttivi). Per questi profili la sentenza impugnata viene cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado del Lazio per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)
La disciplina dispone la soppressione delle societa' del gruppo Equitalia dal 1/7/2017 e il subentro a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei rapporti attivi e passivi, anche processuali; ne consegue continuita' del munus publicum della riscossione e trasferimento del rapporto processuale senza interruzione, consentendo la prosecuzione dei giudizi e la conservazione del mandato difensivo salvo sostituzione.
Richiamato per spiegare la disciplina della successione nel rapporto processuale quando vi e' trasferimento del rapporto controverso; la Corte distingue la fattispecie di subentro legislativo quale trasferimento in continuita' del munus publicum piuttosto che semplice successione tra enti regolata dall'art.110.
Citando la giurisprudenza, la Corte chiarisce che l'art.110 non si applica quando l'ente si estingue per soppressione e opera il subentro ex lege con continuita'; la normativa speciale del d.l. 193/2016 implica disciplina diversa.
Richiamato in relazione al principio della perpetuatio officii del difensore: il mandato difensivo conferito anteriormente all'estinzione dell'ente si mantiene valido fino a sostituzione.
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola la costituzione in giudizio dell'ente agente della riscossione davanti alle commissioni tributarie; la Corte prende atto delle modalita' di costituzione diretta previste per l'ente subentrato.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 43)
Norma sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio; la Corte ricorda che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti e, in altri casi, di avvocati del libero foro secondo i criteri normativi.
Norma sul disconoscimento delle scritture private; la Corte richiede specificita' e determinazione nella contestazione delle copie prodotte in giudizio.
Regola la conformita' delle copie all'originale: il disconoscimento di copie non ha gli stessi effetti del disconoscimento di scrittura privata, e il giudice puo' accertare la conformita' anche mediante altri mezzi, comprese presunzioni.
Massime di principio
- Il subentro per legge di un nuovo ente pubblico (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione) nelle funzioni di riscossione comporta continuità sostanziale dei rapporti processuali; non determina automaticamente interruzione dei giudizi pendenti né invalida i mandati difensivi conferiti dall'ente estinto, salvo che il nuovo ente decida di sostituire il difensore.
- La legittimazione attiva dell'agente della riscossione subentrante va valutata alla luce della normativa di subentro: questioni di mera estinzione formale dell'ente estinto non producono di per sé carenza di legittimazione quando la legge ha previsto il subentro universale.
- L'eccezione di inammissibile costituzione tramite avvocato del libero foro deve essere valutata considerando le norme che disciplinano la difesa dell'ente subentrante; l'ente puo' usare Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro secondo i casi e i criteri previsti dalla legge e dagli atti generali.
- Il disconoscimento della conformita' di copie di atti alle rispettive matrici richiede specificita', determinazione e indicazione puntuale dei documenti e degli aspetti contestati; contestazioni generiche sono inefficaci e il giudice puo' comunque valutare la conformita' con altri mezzi di prova, comprese presunzioni.
- L'eccezione di prescrizione dei crediti tributari richiede che la parte indichi e motivi la mancanza di atti interruttivi ovvero la non correlazione tra intimazioni e cartelle; l'omessa pronuncia su tali eccezioni da parte del giudice puo' determinare cassazione e rinvio per nuovo esame.
- In caso di giudizio pendente al momento di modifiche legislative che incidono su titolarita' di rapporti giuridici, le corti devono verificare la continuita' del rapporto, la validita' dei poteri difensivi e pronunciare espressamente sulle eccezioni pregiudiziali e di fatto rilevanti (es. conformita' documentale e prescrizione).
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