Cassazione Civile, Ordinanza n. 19454/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2012 e 2013, con cui venivano recuperati costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti in relazione a fatture emesse da una determinata ditta. Il contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue domande. In Cassazione il ricorrente aveva proposto un solo motivo contro la sentenza regionale. Successivamente, però, ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali introdotta dalla legge n. 197/2022 e ha chiesto l'estinzione del giudizio; l'Agenzia delle entrate ha confermato che la procedura riguardava anche i carichi oggetto del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi verificato se la domanda valesse come rinuncia al ricorso e se ricorressero i presupposti per l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'istanza di estinzione presentata dal ricorrente, in quanto adesione alla procedura di definizione agevolata che comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, equivalga a rinuncia al ricorso ed è quindi idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che la previsione speciale della legge n. 197/2022, che subordina l'estinzione al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti, non esclude la praticabilità delle generali ipotesi di estinzione del giudizio previste dal codice di rito. Le spese sono state compensate per le ragioni della definizione del giudizio. È stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
impegno da parte del contribuente di rinunziare ai giudizi in corso
l'adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta un impegno alla rinuncia ai giudizi in corso; l'istanza di estinzione può essere letta come rinuncia idonea a determinare l'estinzione del giudizio, senza che la previsione speciale escluda le ordinarie cause di estinzione previste dal codice di rito.
la rinuncia al ricorso è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussistono i presupposti per imporre il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali che preveda l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti può essere valorizzata come rinuncia al ricorso e determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata non esclude l'applicazione delle ordinarie forme di estinzione del processo previste dal codice di rito, quando la volontà di abbandono del giudizio sia inequivoca.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della rinuncia conseguente alla definizione agevolata, possono sussistere ragioni per compensare integralmente le spese.
- Non va disposto il raddoppio del contributo unificato se mancano i presupposti normativamente richiesti per il relativo pagamento.
Come è indicizzato
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